Interrogazione di Russo a Gelmini per ottenere Orizzonte scuola 4.12.2009 ANIEF - L’onorevole Russo ha raccolto la denuncia dell’ANIEF in merito alla violazione della recente legge 167/2009 e ha presentato un’interrogazione in Parlamento. Si chiede all’onorevole ministro Gelmini di emanare un decreto correttivo del D.M. 42/09 che garantisca per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 il trasferimento da una graduatoria all’altra del personale docente, come chiarito dal legislatore in sede di interpretazione autentica della legge 296/06. In caso contrario, è chiaro che il contenzioso continuerà a vedere soccombente l’Amministrazione nei confronti dei legittimi ricorrenti tutelati dall’Associazione professionale e sindacale che ha, comunque, intenzione di rimettere all’attenzione del giudice delle leggi l’altra questione relativa all’inserimento in coda nelle province aggiuntive.
Testo dell’interrogazione
ANTONINO RUSSO. - come richiamato già nell’interrogazione a risposta in Commissione 5-01418, all’atto della presentazione delle domande di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011 ai sensi del decreto ministeriale n. 42/2009 dell'8 aprile 2009 non è stato consentito al personale docente il trasferimento in provincia diversa da quella precedentemente scelta per il biennio 2007-2009,la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico prevede all'articolo 1 comma 6 che «Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate [dai] docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia»; la legge 20 agosto 2001, n. 333, conferma all'articolo 1 comma 1 che «1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: [...] b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999»; la legge 4 giugno n. 2004, dispone al comma 4 dell’articolo 1 che «A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004».
la legge 24 novembre 2009, chiarisce
che nella trasformazione delle graduatorie da permanenti ad
esaurimento il personale docente ha diritto a permanere nella
provincia prescelta all’atto del precedente aggiornamento o a
trasferire in una nuova provincia, così come chiaramente espresso
nel comma 4-ter dell’articolo 1: « La lettera c) del comma 605
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di
integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito
ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza
nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle
suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e
2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre
province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie
medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca dispone l’integrazione e
l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico
2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è
improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun
candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione
dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico
2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il
riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella
graduatoria».l'articolo 15 del decreto ministeriale n. 42 del 2009
dell'8 aprile 2009 prevede che «Per quanto non previsto dal presente
decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999
n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con
decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000, nella legge 20 agosto
2001, n. 333, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, nella legge 27
dicembre 2006, n. 296 e nella legge 30 ottobre 2008 n. 169»;
il Tar Lazio con sentenza n.
10809/2008 ha confermato che «nessun elemento testuale legittima
l'interpretazione secondo cui, nelle graduatorie in questione, il
trasferimento da fuori provincia sarebbe consentito dalla legge
finanziaria del 2007 con la modalità prefigurata dal decreto
ministeriale 16 marzo 2007 e dalla connessa nota applicativa [visto
che] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da
permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la
cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso
dall'amministrazione scolastica [...] non sono dunque ipotizzabili
preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle
distinte graduatorie», e ha disposto l'annullamento del decreto del
direttore generale del Ministero della pubblica istruzione,
Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007,
nella parte in cui, in premessa, considera che «ai sensi
dell'articolo 1, comma 607 della citata legge n. 296 del 2006 [...]
dall'a.s. 2009/10 è consentito solo l'aggiornamento della propria
posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione
subordinata a tutte le fasce»;
Comunicato dell’on. Russo del 2 dicembre 2009 Scuola: Russo (Pd), Gelmini metta riparo ad errori su trasferimento provincia dei docenti precari
“La legge 167/09 recentemente
approvata dal Parlamento conferma quanto denunciato più volte da Pd
in Commissione Cultura alla Camera in merito alla mobilità del
personale docente precario inserito nelle graduatorie ad
esaurimento". Lo afferma Tonino Russo, parlamentare del Pd in
Commissione Cultura della Camera che ha presentato sulla questione
una interrogazione al Ministro dell'Istruzione Gelmini. |