Interrogazione di Russo a Gelmini per ottenere
il trasferimento nelle graduatorie 2009-2011.

 Orizzonte scuola 4.12.2009

ANIEF - L’onorevole Russo ha raccolto la denuncia dell’ANIEF in merito alla violazione della recente legge 167/2009 e ha presentato un’interrogazione in Parlamento. Si chiede all’onorevole ministro Gelmini di emanare un decreto correttivo del D.M. 42/09 che garantisca per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 il trasferimento da una graduatoria all’altra del personale docente, come chiarito dal legislatore in sede di interpretazione autentica della legge 296/06.

In caso contrario, è chiaro che il contenzioso continuerà a vedere soccombente l’Amministrazione nei confronti dei legittimi ricorrenti tutelati dall’Associazione professionale e sindacale che ha, comunque, intenzione di rimettere all’attenzione del giudice delle leggi l’altra questione relativa all’inserimento in coda nelle province aggiuntive.

 

Testo dell’interrogazione

ANTONINO RUSSO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

come richiamato già nell’interrogazione a risposta in Commissione 5-01418, all’atto della presentazione delle domande di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011 ai sensi del decreto ministeriale n. 42/2009 dell'8 aprile 2009 non è stato consentito al personale docente il trasferimento in provincia diversa da quella precedentemente scelta per il biennio 2007-2009,la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico prevede all'articolo 1 comma 6 che «Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate [dai] docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia»; la legge 20 agosto 2001, n. 333, conferma all'articolo 1 comma 1 che «1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: [...] b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999»;

la legge 4 giugno n. 2004, dispone al comma 4 dell’articolo 1 che «A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004».

la legge 24 novembre 2009, chiarisce che nella trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento il personale docente ha diritto a permanere nella provincia prescelta all’atto del precedente aggiornamento o a trasferire in una nuova provincia, così come chiaramente espresso nel comma 4-ter dell’articolo 1: « La lettera c) del comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dispone l’integrazione e l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria».l'articolo 15 del decreto ministeriale n. 42 del 2009 dell'8 aprile 2009 prevede che «Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nella legge 30 ottobre 2008 n. 169»;
nelle premesse del decreto ministeriale n. 42 del 2009 dell'8 aprile 2009 è richiamata l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08;

il Tar Lazio con sentenza n. 10809/2008 ha confermato che «nessun elemento testuale legittima l'interpretazione secondo cui, nelle graduatorie in questione, il trasferimento da fuori provincia sarebbe consentito dalla legge finanziaria del 2007 con la modalità prefigurata dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 e dalla connessa nota applicativa [visto che] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica [...] non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie», e ha disposto l'annullamento del decreto del direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, in premessa, considera che «ai sensi dell'articolo 1, comma 607 della citata legge n. 296 del 2006 [...] dall'a.s. 2009/10 è consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce»;
se, nel rispetto della volontà espressa dal Parlamento, non ritiene di aver violato all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007-2009 il principio costituzionalmente e legislativamente garantito del trasferimento del personale docente, e se non ritenga opportuno emanare con urgenza un decreto integrativo che rispetti tale diritto e consenta il trasferimento, secondo il proprio punteggio, del personale docente in una delle quattro province scelte entro i termini di scadenza previsti dal Decreto ministeriale n. 42/2009 dell’8 aprile 2009

 

Comunicato dell’on. Russo del 2 dicembre 2009

Scuola: Russo (Pd), Gelmini metta riparo ad errori su trasferimento provincia dei docenti precari

“La legge 167/09 recentemente approvata dal Parlamento conferma quanto denunciato più volte da Pd in Commissione Cultura alla Camera in merito alla mobilità del personale docente precario inserito nelle graduatorie ad esaurimento". Lo afferma Tonino Russo, parlamentare del Pd in Commissione Cultura della Camera che ha presentato sulla questione una interrogazione al Ministro dell'Istruzione Gelmini.
“Il legislatore ha chiarito che è possibile, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie, trasferirsi da un provincia all'altra. Ora chiedo al Ministro Gelmini - conclude Russo - di rispettare la legge, di mettere riparo agli errori commessi con il DM 42/2009 che ha vietato il trasferimento. Inoltre, come si sta rispettando il giudizio della magistratura amministrativa per la vicenda dei presidi siciliani mi e le chiedo: perché non rispettare le numerose sentenze del Tar Lazio, i successivi giudizi di ottemperanza, le sentenze del Consiglio di Stato e la sentenza n.168 del 2004 della Corte Costituzionale?”