TERREMOTO
Gelmini, misure urgenti "Tema doloroso, ora lavoriamo sull'anagrafe nazionale" La Stampa 9.4.2009
ROMA Inoltre, le scuole abruzzesi potranno adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento delle attività didattiche a causa dell’inagibilità dei locali scolastici, quali l’adattamento del calendario scolastico e delle iscrizioni, la flessibilità dell’orario e della durata delle lezioni, la definizione dell’organico anche in deroga alle disposizioni vigenti, l’articolazione e la composizione delle classi o sezioni, le modalità di svolgimento degli esami di Stato e l’attivazione di insegnamenti integrativi e aggiuntivi anche nei mesi estivi.
In queste scuole
l’anno scolastico 2008/2009 sarà considerato comunque valido sulla
base delle attività effettivamente svolte, anche se i giorni di
lezione sono stati meno di 200. Ed ancora, prosegue la nota, gli
alunni delle zone colpite possono iscriversi in tutte le scuole
della regione. «Grazie a queste norme tutte le scuole dell’Abruzzo
avranno la possibilità di ospitare nelle loro classi alunni
provenienti dalle zone colpite dal terremoto - prosegue la nota del
Ministero - Inoltre si stanno studiando provvedimenti e iniziative
per riorganizzare la didattica dell’Università de L’Aquila». 1) alla Regione Abruzzo è riservata una quota non inferiore al 10% delle risorse previste dall’articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica da attivarsi anche con procedure accelerate. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella normalmente spettante alla Regione medesima sulla base degli ordinari criteri di assegnazione di risorse in materia di edilizia scolastica. 2) La Regione Abruzzo è autorizzata, a fronte di nuove esigenze eventualmente determinatesi nel rispettivo territorio, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l’inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di 60 giorni. 3) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere autorizzate soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell’attività didattica a causa dell’inagibilità dei locali scolastici, quali l’adattamento del calendario scolastico e delle iscrizioni, la flessibilità dell’orario e della durata delle lezioni, la definizione dell’organico anche in deroga alle disposizioni vigenti, l’articolazione e la composizione delle classi o sezioni, le modalità di svolgimento degli esami di Stato, nonché l’attivazione di insegnamenti integrativi e aggiuntivi anche nei mesi estivi. In tali scuole l’anno scolastico 2008/2009 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, ancorché di durata complessivamente inferiore a 200 giorni. 4) I fondi disponibili sul capitolo 7156 dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2009, per l’erogazione di contributi e sussidi ai Comuni per l’arredamento scolastico ed iniziative varie, sono destinati, in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, agli interventi sulle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009 ed ubicate nella Regione Abruzzo. Per le medesime finalità possono essere utilizzate le risorse disponibili, all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto legge, sul Capitolo 7151 del citato stato di previsione, sulla base dell’articolo 2, comma 1 bis del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Le somme di cui al presente comma, se non impegnate nell’esercizio 2009, possono esserlo anche in quello successivo. |