La decisione del tribunale: non possono
determinare i crediti scolastici
Il Tar: "Il prof di religione
Accolti i ricorsi che chiedevano l'annullamento
delle ordinanze dell'ex ministro Fioroni la Repubblica 11.8.2009 ROMA - I docenti di religione cattolica non possono partecipare "a pieno titolo" agli scrutini ed il loro insegnamento non può avere effetti sulla determinazione del credito scolastico: a stabilirlo è il Tar del lazio, che con la sentenza n. 7076 ha accolto i ricorsi presentati, a partire dal 2007, da alcuni studenti, supportati da diverse associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche, che chiedevano l'annullamento delle ordinanze ministeriali firmate dall'ex ministro Giuseppe Fioroni e adottate durante gli esami di Stato del 2007 e 2008. Contraria alla sentenza la parlamentare del Pd, Paola Binetti: "Così si creano insegnati di serie A e serie B; la religione non è un optional". L'inclusione della religione nella rosa delle materie da cui scaturiscono i giudizi degli allievi è ritenuta illegittima. Per i giudici amministrativi "l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato italiano non assicura la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni o per chi dichiara di non professare alcuna religione, in Etica morale pubblica". Nella sentenza, emessa il 18 luglio e resa nota in questi giorni, i giudici fanno menzione anche del principio della laicità dello stato, enunciato dalla corte costituzionale (sentenza n.203/89), ritenuto garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale: "sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente - sottolinea il Tar- essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico". Quindi, ha precisato ancora la sentenza, "lo Stato, dopo aver sancito il postulato costituzionale dell'assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di pratica di qualsiasi culto, non può conferire ad una determinata confessione una posizione dominante".
Vengono così accolte in pieno le
richieste formulate dalle diverse associazioni coordinate dalla
consulta romana per la laicità delle istituzioni e dall'associazione
"Per la scuola della Repubblica" (che giudicano la "sentenza
illuminante"). Ad esse il Tar ha riconosciuto la richiesta di
salvaguardia dei valori di carattere morale, spirituale e/o
confessionale che "sono tutelati - secondo i giudici regionali -
direttamente dalla costituzione e che quindi come tali non possono
restare estranei all'alveo della tutela del giudice amministrativo".
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