Docenti di religione cattolica da Tuttoscuola, 11 agosto 2009 La sentenza del Tar Lazio ha ridotto il potere del docente di religione in sede di scrutinio finale, disponendo che vi partecipi non a pieno titolo. In cosa non ha titolo per la valutazione? Il docente di religione, nella determinazione del punteggio definitivo del credito scolastico, derivante da elementi discrezionali che si aggiungono alla media aritmetica dei voti delle altre discipline, non potrà apportare elementi di merito per l'interesse dell'alunno alla sua disciplina, diversamente da quanto prevedeva l'ordinanza n. 30/2008, censurata ora dal Tar. Questa riduzione di potere valutativo dovrebbe decorrere già dal prossimo anno scolastico, ma ... Ma la partecipazione a pieno titolo, cacciata dalla porta per effetto della sentenza n. 7076 del Tar, potrebbe rientrare subito dalla finestra, per effetto del regolamento sulla valutazione di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'art. 6 del Regolamento (già firmato dal Capo dello Stato e attualmente alla registrazione della Corte dei Conti), al comma 3, prevede infatti che "In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, ... nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni". Come si vede, secondo il Regolamento, nel momento di attribuire i crediti scolastici da parte del consiglio di classe, il docente di religione partecipa a pieno titolo limitatamente agli alunni che si avvalgono del suo insegnamento. |