Ecco perché la sentenza del Tar da Tuttoscuola, 15 agosto 2009 In questa settimana di disputa religiosa e ideologica, spesso gli organi di informazione hanno parlato di esclusione dei docenti di religione dagli scrutini che sarebbe stata disposta dalla sentenza del Tar Lazio. Niente di più inesatto. E vediamo perché. Innanzitutto la sentenza n. 7076 del Tar parla di partecipazione non a pieno titolo, cioè una formulazione che fa capire che la partecipazione dei docenti di RC c'è anche se non attiva su tutte le questioni che sono oggetto di valutazione da parte del consiglio di classe. Il docente di religione, in tutti gli ordini di scuola, fa parte del consiglio di classe d'ufficio, in base ad apposita disposizione legislativa (Testo Unico, art. 309, comma 3). Nessuna legge o sentenza ha mai messo in discussione quella norma. La sentenza del Tar ha soltanto disposto che, con riferimento esclusivo agli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, non possa apportare proprie valutazioni integrative nella definizione dei crediti scolastici. Il docente di RC, però, partecipa a pieno titolo da quest'anno scolastico 2008-2009 alla definizione del voto di comportamento espresso in decimi. E quel voto di comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico negli ultimi tre anni delle superiori. In qualche modo, dunque, il docente di religione cattolica concorre anche alla determinazione del credito scolastico.... |