Tutti in vacanza,
Sui siti degli istituti non c'è traccia dei dati
su presidi e assenze. La Stampa 17.8.2009
ROMA La scadenza, che si riferisce alla norma contenuta nell’articolo 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 («Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»), è inserita nella una circolare applicativa, la n.3, del Dipartimento della Funzione Pubblica datata 17 luglio. In base alla circolare applicativa emessa dalla Funzione pubblica gli istituti avrebbero già dovuto creare una sezione ad hoc, richiamata in modo chiaro ed evidente nella home page, con all’interno i dati richiesti. Ebbene, sino ad oggi, ad oltre due settimane dalla scadenza, i siti delle scuole non contengono le informazioni richieste dalla Funzione pubblica: da una ricognizione svolta da Apcom su un campione casuale di siti scolastici, appartenenti a tutti i cicli, le indicazioni firmate dal ministro Brunetta sembra che non siano giunte a destinazione: nessuno dei siti internet visionati contiene, infatti, il curriculum vitae (titoli di studio, esperienze professionali, pubblicazioni) e la retribuzione del dirigente responsabile, né tantomeno i tassi mensili delle assenze e di presenza del personale. Tra i siti visionati, anche quelli del liceo classico Kant di Roma, il liceo 'Parinì di Milano, il circolo didattico 'Dante Alighierì di Napoli, la scuola media 'Cavour’ di Palermo, il Liceo scientifico 'Righi' di Cesena, l’Isiss Magarotto di Roma, la scuola primaria 'De Amicis’ di Fiume Veneto. Eppure la circolare era stata molto esplicita. Ad esempio, su quest’ultimo punto, quello del mancato servizio dei dipendenti, spiegava: «nel computo delle assenze - spiega l’applicativo di metà luglio - dovranno essere calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatosi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc..)». Ed anche la legge 69/2009 non sembrava dare spazio ad interpretazioni fuorvianti: ogni pubblica amministrazione «ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet - si legge nel comma 1 dell’articolo 21 - le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale». |