Scuola: i prof di religione
potranno dare i crediti
Il Sole 24 Ore,
20.8.2009
Criteri più severi per l'ammissione alla Maturità, conferma di
alcune novità già introdotte come i voti numerici e il «peso» della
condotta nella valutazione dello studente, calcolo più rigido nel
voto finale agli esami di licenza media. Confermata l'equiparazione
dei docenti di religione ai colleghi delle altre materie ai fini
dell'assegnazione dei crediti scolastici. È quanto prevede il
regolamento per la valutazione degli alunni pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 19 agosto e in vigore da oggi.
Docenti di religione e crediti.
Il regolamento supera il ricorso del Tar. L'equiparazione dei
docenti di religione significa che il provedimento entrato in vigore
oggi non tiene conto del parere espresso il 17 luglio scorso dal Tar
del Lazio, che aveva estromesso questi docenti dal computo del
credito. Secondo i giudici del Tar, infatti, per non discriminare
gli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento delle religione
bisognava non rendere utile la frequenza della materia ai fini
dell'assegnazione dei punti utili alla formulazione del voto di
maturità. I ricorsi accolti dal Tar del Lazio con la sentenza 7076
erano stati presentati da 24 soggetti - studenti supportati da
diverse associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche,
fra le quali le Chiese Evangeliche, Luterana, Valdese e l'Unione
delle comunità ebraiche - per l'annullamento dell'ordinanza
dell'allora ministro dell'Istruzione Giuseppe Fioroni per gli esami
di Stato 2007/2008. La sentenza del tribunale amministrativo non è
stata recepita perchè il nuovo regolamento supera l'ordinanza
oggetto della sentenza. Il primo risultato sarà che la composizione
dei consigli di classe chiamati a svolgere gli esami di riparazione
ai primi di settembre dovrebbe comprendere anche i docenti di
religione.
Il provvedimento non presenta particolari
novità rispetto al testo già noto. E dunque la
valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti viene
effettuata nella scuola primaria dal docente unico o collegialmente
dai docenti contitolari della classe; nella scuola secondaria di
primo grado è affidata invece «al consiglio di classe, presieduto
dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione
assunta, ove necessario, a maggioranza». Il voto numerico, poi,
dovrà essere riportato anche in lettere sul documento di
valutazione. Per poter essere valutato a fine anno, però, l'alunno
dovrà aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni e solo in
casi del tutto eccezionali la scuola potrà derogare da questo tetto
minimo di frequenza. Per gli alunni con difficoltà specifiche di
apprendimento (Dsa) adeguatamente certificate, la valutazione e la
verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche
situazioni soggettive di questi alunni.