Il Ministro Brunetta propone
modifiche alla Legge 104/1992.
di
Carlo Giacobini* da
Handy Lex
, 23.9.2008
Il Ministero per la
pubblica amministrazione e l'innovazione ha diffuso, ufficialmente,
tramite il proprio
sito istituzionale
il comunicato stampa che riportiamo integralmente di seguito.
“19/09/2008 -
Assenze per malattia e legge 104: Brunetta presenta emendamenti al
DDL 1441
Il ministro Renato Brunetta, in accordo con i ministri Ignazio
La Russa e Roberto Maroni, ha presentato oggi al ministro per i
Rapporti con il Parlamento Elio Vito alcuni emendamenti al disegno
di legge 1441 in discussione alla Camera, tesi a perfezionare e
chiarire le norme del decreto legge 112 relative alle assenze per
malattia nonché a modificare la legge 104 riguardante i permessi per
i diversamente abili e i loro famigliari.
In particolare, con un emendamento si interviene per evitare la
riduzione del trattamento economico del personale del comparto
sicurezza e difesa (ivi compreso i Vigili del Fuoco) in caso di
assenza per malattia: l’obiettivo è quello di evitare che il
predetto personale sia gravato da una riduzione (oltre il quadruplo)
del trattamento economico maggiore di quella applicata agli altri
dipendenti pubblici. Inoltre sono eliminati i dubbi interpretativi
per la retribuzione accessoria su alcune tipologie di assenza, ad
esempio per i donatori di sangue e per i genitori e i parenti (se
dipendenti pubblici) che assistono soggetti portatori di handicap
grave. Per quanto riguarda gli interventi sulla 104, questi
riguardano la quantificazione dei permessi in 18 ore mensili; la
restrizione al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il secondo
grado della platea di soggetti che possono fruire dei permessi per
assistere il portatore di handicap; l’introduzione della distanza
massima stradale di 100 km tra il Comune di residenza del soggetto
portatore di handicap ed il Comune di residenza del soggetto che
presta assistenza; la precisazione che all’interno del medesimo
nucleo familiare i permessi possono essere usufruiti da un solo
dipendente. Quest’ultimo non deve comunque trovarsi in situazione di
handicap grave, a meno che non si tratti di genitore con handicap
grave che presti assistenza a figlio con handicap grave.”
Le effettive
intenzioni del Ministro trasparivano già nella
Circolare 5 settembre 2008, n. 8,
già
commentata
nel nostro sito. La
Circolare era meno rigida della precedente emessa
dallo stesso Dicastero e più aderente alla normativa vigente anche
per timore di contenziosi sfavorevoli. Tuttavia, nell’ultimo
capitolo, si precisava “in previsione di un eventuale
riordino della disciplina allo scopo di
garantire un autentico ed efficace supporto sia ai dipendenti
pubblici portatori di handicap grave, sia ai dipendenti pubblici ai
quali incombe la necessità di assistere, in maniera continuativa ed
esclusiva, familiari con handicap in situazione di gravità.”
Il Ministero si è
affrettato a proporre modifiche all’articolo
33 della
Legge 104/1992
proprio per rendere più incisive, e supportate da un dettato
normativo approvato dal Parlamento, le restrizioni ai permessi
lavorativi.
Il testo dell’emendamento al Progetto di Legge 1441
non è ancora stato diffuso. Rimandiamo, quindi, l’analisi
dettagliata al momento del deposito del testo alla Camera dei
Deputati.
Peraltro, il Progetto di Legge di iniziativa governativa n. 1441
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria) sta seguendo un iter piuttosto anomalo
e attualmente risulta ampiamente stralciato dall’aula. Ma queste
sono notazioni tecniche marginali.
Vediamo piuttosto il significato pratico delle intenzioni già
espresse e ora formalizzate, dal Ministro per la Funzione Pubblica,
Renato Brunetta. Attenzione: se finora la questione
interessava solo i dipendenti pubblici, nel caso
venisse modificata la Legge 104/1992 le restrizioni riguarderebbero
anche i dipendenti privati.
La
quantificazione dei permessi in 18 ore mensili
Il Ministero ritorna
all’ipotesi già vagheggiata nel Decreto Legge 112 (poi convertito
con modificazioni dalla
Legge 133/2008).
L’intento è di tradurre i tre giorni di permesso
mensile previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 in un
monte ore massimo mensile: 18 ore.
Questo perché? Per evitare che il lavoratore scelga sistematicamente
come giorni di permesso lavorativo quelli in cui l'orario è maggiore
(esempio, rientri pomeridiani lunghi) e il conteggio sia comunque
pari a 3 giorni.
Un esempio. Supponiamo che in un azienda sia previsto una volta alla
settimana una giornata lavorativa di 8 ore, quindi più lunga delle
altre. Se il lavoratore fruisce dei permessi a giorni (tre) e
sceglie sempre quella giornata, alla fine del mese avrà fruito di 24
ore di permesso. Fino ad oggi la legge glielo consente. Con la
modifica proposta dal Ministro Brunetta, non sarebbe più possibile.
Restrizione
della platea dei beneficiari
L’emendamento previsto
dal Ministero prevede “la restrizione al coniuge, ai parenti ed
agli affini entro il secondo grado della platea di soggetti che
possono fruire dei permessi per assistere il portatore di handicap.”
Ad oggi i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 sono
concessi ai parenti e affini fino
al terzo grado oltre che al coniuge.
Sono parenti di primo grado i figli e genitori. Fratelli e sorelle,
nipoti (figli dei figli) e nonni sono parenti di secondo grado.
Zii e nipoti (figli di un fratello o una sorella)
sono parenti di terzo grado. Questi ultimi verrebbero
esclusi nel caso venisse accolto l’emendamento in
questione.
L’affinità, poi, è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro
coniuge. Nella linea e nel grado in cui ciascuno è parente di uno
dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. Ad esempio il
suocero è affine di primo grado, in quanto parente di primo grado
della moglie.
Il Ministero propone anche “la precisazione che all’interno del
medesimo nucleo familiare i permessi possono essere usufruiti da un
solo dipendente.”
L’affermazione è ambigua e andrà verificata nel testo ufficiale.
Sembra una locuzione ripetitiva: già attualmente un solo lavoratore
può fruire dei permessi per assistere un disabile. Ma potrebbe anche
significare che nel caso ci siano due disabili in
un nucleo familiare, i permessi vengono concessi solo, ad esempio,
ad uno dei due genitori. In tal caso non è chiaro se il lavoratore
può raddoppiare i permessi.
L’ultima affermazione riguarda il caso del lavoratore
disabile che fruisce dei permessi lavorativi in proprio e
li richiede anche per assistere un familiare con handicap grave.
Il Ministero propone che il lavoratore che richiede i permessi
“non deve comunque trovarsi in situazione di handicap grave, a meno
che non si tratti di genitore con handicap grave che presti
assistenza a figlio con handicap grave.”
Quindi, ad esempio, il lavoratore disabile non può chiedere i
permessi per assistere la moglie che sia persona con handicap grave.
Distanza
massima fra le abitazioni
La Legge 53/2000 aveva
modificato l’articolo 33 della Legge 104/1992 abrogando l’obbligo di
convivenza con la persona disabile e sostituendo quel vincolo con la
condizione di “assistenza continua ed esclusiva”.
L’individuazione operativa di questi concetti è sempre stata
piuttosto complessa ed è stata oggetto di numerose
circolari degli istituti previdenziali (INPS e INPDAP, in
particolare).
Su questo complicato aspetto il Ministero si sofferma solo sulla
distanza minima stradale fra tra il Comune di
residenza del soggetto portatore di handicap ed il Comune di
residenza del soggetto che presta assistenza, proponendo di fissare,
per legge, il limite massimo di 100 chilometri.
Si rimanda per
approfondimenti alla pubblicazione del testo dell’emendamento.
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale