LETTERE
L’ESPERTO RISPONDE

L’innalzamento dell’orario ridotto è legittimo.

Antimo Di Geronimo ItaliaOggi, 30.9.2008

QUESITO

Alle ultime nomine dei docenti a tempo determinato (supplenze), alcuni uffici scolastici provinciali (Usp) hanno inteso, a nostro avviso in maniera restrittiva o impropria, l’art. 4 del DM 131 del 13.6.2007 (Regolamento sulle supplenze), sostenendo che, a fronte della presenza di una cattedra intera nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, il docente che la rifiuta per scegliere uno spezzone (forma ridotta) non ha più diritto a completamento né da altra classe di concorso né da graduatorie d’istituto. Da noi a Belluno, come pure a Venezia, seguendo questa interpretazione non riscontrata nella stragrande maggioranza delle province d’Italia, l’Usp ha apposto un asterisco sul nominativo di coloro che facevano una tale scelta, in modo da segnalare l’impossibilità di partecipare a successive scelte da altra classe di concorso. Inoltre, i dirigenti scolastici, nello scorrere le graduatorie, di fronte all’asterisco passano oltre e non chiamano. Ciò ha creato enorme disagio in una provincia di montagna come la nostra. Vorremmo conoscere se tale interpretazione è in linea con la normativa vigente oppure è un’interpretazione del dirigente dell’Usp di Venezia che, guarda caso, è anche reggente a Belluno.
Milena Zucco Belluno
 

RISPOSTA

L’articolo 40, comma 7, del vigente contratto di lavoro dice: «Il personale di cui al presente articolo (titolari di rapporto a tempo determinato), con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale». Giova ricordare, peraltro, che «il contratto collettivo del comparto scuola ha il potere di derogare a precedenti disposizioni di legge». E quindi, anche qualora vi fosse contrasto tra il regolamento delle supplenze (decreto 131 del 13 giugno 2007) e il contratto di lavoro (sottoscritto il 29 novembre 2007), quest’ultimo avrebbe comunque la prevalenza rispetto al primo. Non solo per effetto del precetto affermato dalla giurisprudenza, ma anche per il criterio di specialità. All’atto della costituzione del rapporto di lavoro per il tramite della stipula del contratto preliminare, quindi, l’interessato matura immediatamente sia il diritto al completamento che quello all’innalzamento dell’orario di cattedra. L’implementazione del diritto al completamento deve avvenire secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto 131/2007 che così dispone: «L’aspirante cui viene conferita, in assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sole provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale comportamento può attuarsi anche mediante il frazionamento delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno». Anche in presenza di rinuncia al trattamento cattedra, l’interessato, all’atto della costituzione del rapporto può legittimamente esercitare il proprio diritto all’innalzamento dell’orario di cattedra per il tramite della contestuale o successiva accettazione di ulteriori spezzoni compatibili con quello già acquisito. L’orientamento degli uffici scolastici di Venezia e Belluno non risulta giuridicamente fondato. Il rapporto di lavoro part time risulta diverso dal rapporto di lavoro di cui sono titolari i docenti titolari di spezzone che, evidentemente, non scelgono di ridurre il proprio orario di lavoro, ma si limitano ad accettare una proposta di lavoro compatibile con il legittimo interesse ad una retribuzione congrua rispetto alla distanza dal proprio luogo di residenza, che, per motivi organizzativi, si presenta in forma ridotta. Tale diritto, peraltro, discende direttamente dall’articolo 36 della Costituzione, secondo il quale: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Gli emolumenti retributivi che spettano allo spezzonista, infatti, da soli «non sarebbero sufficienti ad assicurare al lavoratore ad alla sua famiglia quell’esistenza libera e dignitosa che il precetto costituzionale vuole invece garantire (si veda, tra le tante, la sentenza della Corte costituzionale n. 209/75)». Oltre tutto l’interpretazione degli uffici scolastici del Veneto non coincide con quella adottata dalla maggior parte degli altri uffici periferici. E tale disparità di trattamento potrebbe rendere annullabile o disapplicabile l’eventuale provvedimento recante tale interpretazione.

Antimo Di Geronimo