Modifiche alla Legge 104/1992: di Carlo Giacobini* da Handy Lex, 4.10.2008 Avevamo dato notizia nei giorni scorsi di un comunicato del Ministero della Funzione pubblica, relativo alle intenzioni del Governo di modificare l’articolo 33 della Legge 104/1992 per la parte relativa ai permessi ai lavorativi che assisto parenti e affini con handicap grave. L’intenzione era stata formalizzata in uno specifico emendamento a progetto di legge 1441-quater (Collegato alla Finanziaria) in discussione alla Camera. Al momento della pubblicazione il testo dell’emendamento non era ancora disponibile. Nel frattempo l’emendamento presentato alla Camera è stato pubblicato e, nella giornata di ieri, ritirato dallo stesso Governo in Commissione Lavoro alla Camera, sotto la spinta delle critiche degli stessi membri di quella Commissione. È comunque molto interessante conoscere i contenuti di quell’emendamento (che riportiamo integralmente in fondo a questo articolo). Madri casalinghe
L’emendamento proposto
dal Governo prevedeva l’abrogazione dell’articolo 20 della Legge
53/2000. Quella disposizione modificava il testo originario
dell’articolo 33 della Legge 104/1992 prevedendo che i permessi
potessero essere concessi al lavoratore dipendente anche quando il
coniuge non ne aveva diritto (perché lavoratore autonomo o perché
disoccupato o perché casalinga). Durata dei permessiLa modificazione proposta dal Governo era, nell’emendamento ritirato, piuttosto subdola. Dalla locuzione “tre giorni di permesso mensile” si passava a “un permesso pari a tre giorni”. La nuova definizione apriva la strada ad un contingentamento orario nella fruizione di tali permessi. Condizioni sanitarie
Altra modificazione
proposta, apparentemente innocua, riguardava i requisiti sanitari
per accedere ai permessi. Come è noto la fruizione è condizionata da
uno specifico accertamento di handicap con connotazione di gravità
(articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), verbale rilasciato dalle
Commissioni operanti nelle Aziende Usl. Parenti e affini
L’emendamento previsto
dal Governo prevede la restrizione al coniuge, ai parenti ed agli
affini entro il secondo grado della platea di soggetti che possono
fruire dei permessi per assistere il portatore di handicap.
Emendamento
del Governo al progetto di Legge 1441-quater 1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste, in via esclusiva, persona affetta da grave disabilità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore ai 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, ha diritto a fruire, anche in maniera continuativa, di un permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, pari a tre giorni..”, b) Al comma 5 le parole da: “Il genitore” fino a: “handicappato” sono sostituite dalle seguenti: “Il lavoratore di cui al comma 3” e le parole: “al proprio domicilio” sono sostituite con le seguenti: “al domicilio della persona da assistere”; 2) Fatto salvo quanto previsto dal Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 3, secondo periodo, dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, è sostituito dal seguente: “Tali permessi spettano a condizione che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, assista, in via esclusiva, il proprio figlio affetto da grave disabilità, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno.”. 3. L’art. 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è abrogato. 4. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica: a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accodati i permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri o delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore in situazione di handicap grave, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona in situazione di handicap grave, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza con un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito; c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità, il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre la specificazione della minore o maggiore età del figlio; e) il contingente complessivo di ore di permesso fruite da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese; f) il comune di residenza del lavoratore che fruisce dei permessi. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.
6. La Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è
autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al
comma 4. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta,
conservazione, elaborazione dei dati in via elettronica e non,
nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. E’
inoltre consentita la pubblicazione e divulgazione dei dati e delle
elaborazioni esclusivamente in maniera anonima. Le attività di cui
al comma 4, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla
legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse
pubblico. |