Le novità
contenute rispetto al testo originario del decreto 137, cosiddetto
Gelmini, costituiranno quasi sicuramente le ultime limature di un
testo che ha suscitato più di una polemica a partire dalla sua
pubblicazione (si veda anche l'articolo
Fiducia "puramente tecnica" su maestro unico e voto in condotta).
Vediamo chi esce
meglio e chi esce peggio a seguito delle nuove modifiche. Sembra che
possa avere conseguenze piuttosto penalizzanti per le scuole
primarie e la loro autonomia gestionale e finanziaria, la decisione
di far gravare gli
straordinari dei
maestri unici
sulle
disponibilità dei fondi di istituto, salvo poi ripianare gli
ammanchi ad opera del Ministero.
Almeno in via transitoria, le ore di straordinario dei docenti della
scuola primaria eccedenti l'orario di servizio dovrebbero essere
retribuite attraverso il fondo d'istituto integrato dai risparmi
ricavati dall'applicazione della finanziaria approvata con la legge
n. 133 del 6 agosto scorso.
Alla Lega Nord e in particolare a Paola Goisis sembra invece doversi
dare il merito di aver sbrogliato la confusione derivante
dall'interpretazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto ("Sono
ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline").
Così, nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado la
bocciatura
degli
alunni dovrà non solo essere decisa all'unanimità dal consiglio di
classe, ma anche essere collocata nei casi di eccezionalità e "comprovati
da specifica motivazione". La singola valutazione, relativa ad
ogni materia o (come alle elementari) gruppo di materie, non sarà
inoltre assegnata dal singolo docente, ma sempre e comunque "assunta
a maggioranza dal consiglio di classe".
La Lega Nord vede
premiato il suo credo federalista sull'insegnamento della nuova
disciplina "Cittadinanza
e Costituzione".
Il nuovo testo prevede l'attivazione di "iniziative per lo
studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria
e speciale", "al fine di promuovere la conoscenza del
pluralismo istituzionale, definito dalla Carta Costituzionale".
Apparentemente vincono la loro battaglia gli
specializzandi Ssis
(oltre 12.000), che stanno terminando il IX ciclo formativo presso
le università. Essi saranno inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento non più in coda, come previsto dalla prima bozza, ma "nella
posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli
posseduti". Lo stesso trattamento sarà riservato anche i
docenti che stanno conseguendo l'abilitazione all'insegnamento di
materie musicali. Le buone notizie si estendono anche a chi si sta
formando per diventare maestro di scuola d'infanzia e primaria:
questi ultimi prima verranno inseriti "con riserva" e, una
volta acquisito il titolo, collocati nelle graduatorie sempre sulla
base del punteggio derivante dal voto finale del corso, dei titoli
di studio e dall'eventuale servizio già svolto.
Importante è pure la proroga fino al prossimo 30 novembre delle
risorse destinate a finanziare "interventi per l'edilizia
scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero
di impianti e strutture sportive dei medesimi". Nel
maxiemendamento, all'articolo 7, si inseriscono poi degli specifici
"Provvedimenti per la sicurezza delle scuole" finalizzati a snellire
le procedure per l'utilizzo dei fondi disponibili, ma anche a
rendere più stabili nel tempo i finanziamenti statali: al piano
straordinario per l'edilizia
scolastica
previsto dalla legge finanziaria del 2003 è destinato annualmente un
importo non inferiore al 5% delle risorse assegnate al programma
delle infrastrutture strategiche, fino al completo esaurimento degli
interventi previsti. Gli interventi verranno attuati sulla base
delle priorità definite da un "soggetto attuatore" che assicurerà la
"messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti
sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare
criticità sotto il profilo della sicurezza sismica".
Resteranno scontenti
invece gli editori, anche se occorrerà declinare l'importanza delle
"eventuali appendici di aggiornamento": le nuove edizioni
dei
libri di testo scolastici
si
adotteranno differentemente a seconda del ciclo di studi: alla
primaria la cadenza di rinnovamento dei testi sarà quinquennale,
come già previsto nella bozza iniziale del disegno di legge, mentre
nella scuola secondaria di primo e secondo grado la cadenza diventa
di sei anni. Permane la possibilità, per i docenti e le case
editrici, di adottare nuove edizioni di testi qualora siano
subentrate, anche prima dei termini stabiliti, "eventuali
appendici di aggiornamento".