Assenze senza ritenute per la scuola? da Tuttoscuola, 20 novembre 2008 L'articolo 71 della legge 133/2008 contiene, come è noto, la nuova disposizione che riduce la retribuzione nei primi dieci giorni di assenza del personale. Una riduzione che non riguarda lo stipendio vero e proprio (trattamento fondamentale) ma soltanto l'accessorio. Nella scuola l'accessorio è costituito dalla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) degli insegnanti e dal Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA. In considerazione del fatto che tali compensi vengono corrisposti in via continuativa mensilmente per l'intero anno, con la sola esclusione della tredicesima mensilità, i sindacati della scuola ritengono che vadano assimilati al trattamento fondamentale e, pertanto, non assoggettati ad alcuna ritenuta in caso di assenza, come disposto dall'articolo 71 e ricordato dalla circolare emanata in proposito dal ministro Brunetta. Per la scuola non è stata ancora diramata alcuna nota applicativa di quella circolare della funzione pubblica e dell'articolo 71 della legge 133. Per provvedervi e rispondere alle numerose attese delle segreterie scolastiche impegnate nella predisposizione degli stipendi, si è tenuto nei giorni scorsi un incontro interlocutorio presso il ministero dell'istruzione tra sindacati e Amministrazione per definire la corretta applicazione della norma sulle ritenute per assenza.
I
sindacati hanno ribadito la loro interpretazione secondo cui RPD e
CIA sono esclusi da qualsiasi ritenuta per assenza. Nel caso in cui
venga data, invece, una applicazione diversa - ha detto lo Snals -
il sindacato si riserva di impugnare la relativa circolare. |