La prima volta della vacanza di indennità contrattuale per la scuola statale da Tuttoscuola, 17 novembre 2008 L'indennità di vacanza contrattuale è prevista dal 1993 ma non ha mai trovato applicazione nei contratti della scuola statale, forse perché, trattandosi di una anticipazione, è destinata successivamente ad essere riassorbita dagli aumenti contrattuali. Si calcola con un meccanismo automatico che tiene conto del tasso di inflazione programmata (che per il 2008 è stato fissato all'1,7%) applicato per il 30% sullo stipendio mensile dopo che sono trascorsi tre mesi dalla scadenza del contratto. Se, dopo altri tre mesi, l'accordo contrattuale non è stato siglato, l'indennità viene calcolata sul 50%. Per la scuola il contratto è scaduto il 31 dicembre 2007; dall'aprile 2008 avrebbe dovuto decorrere automaticamente la vacanza contrattuale, ma non è avvenuto nulla nemmeno nei mesi successivi, tanto che da luglio 2008 avrebbe dovuto scattare un incremento della vacanza contrattuale ricalcolato sul 50% del tasso di inflazione programmata applicato allo stipendio. A fine anno, in assenza di contratto, l'indennità di vacanza contrattuale avrebbe cumulato tre mesi computata sul 30% e altri sei mesi computata sul 50%. Il ministro Brunetta ha pensato liquidarla cumulativamente sulla tredicesima mensilità, previa emanazione del decreto sul rilancio dell'economia. I sindacati teoricamente potrebbero non essere d'accordo, ma difficilmente si opporranno ad una scelta che trova indubbiamente il consenso della categoria, stante l'attuale situazione economica critica, anche se, ripartita mediamente nei dodici mesi del 2008 avrebbe un importo modesto di 10-12 euro lordi.
Per gli
aumenti contrattuali relativi al 2009 il ministro Brunetta ha fatto
intendere di essere pronto a liquidare gli aumenti da gennaio anche
in assenza di accordo, anticipandone il 90%. |