Le riunioni in più si pagano.

E il piano delle attività va deliberato dal collegio

da ItaliaOggi del 18.3.2008

 

Il 13 ed il 14 aprile ci saranno le votazioni per il rinnovo del parlamento, in Friuli anche dell'assemblea regionale e dappertutto, a macchia di leopardo, di consigli comunali e provinciali, con possibile ballottaggio, relativamente a questi ultimi, il 27 ed il 28 aprile. In molte sedi scolastiche le lezioni sono sospese dall'11 al 16 aprile e dove si terranno i ballottaggi le lezioni potranno esserlo anche dal 26 al 30 aprile. Con il ponte del primo maggio fanno in tutto undici non previsti giorni di vacanza. E così, alcuni dirigenti scolastici, hanno pensato di far lavorare lo stesso i docenti ed hanno indetto riunioni collegiali o attività di aggiornamento non previste dalla programmazione, scambiando così le ore di insegnamento con quelle di partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento, che hanno statuti giuridici distinti e che non sono tra loro fungibili. L'art. 28, quarto comma, del contratto in vigore stabilisce che «prima delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività ed i conseguenti impegni del personale.

Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti». Per introdurvi modifiche in corso d'anno, si deve osservare la stessa procedura, il collegio docenti, in altre parole, deve deliberare ogni variazione allo stesso modo del piano originario. Il dirigente non può modificarlo unilateralmente e decidere l'impiego del personale docente nello svolgimento di attività diverse da quelle programmate. Le attività di insegnamento sono cosa diversa dalle attività funzionali all'insegnamento e non sono tra loro compensabili, perché diversi sono i contenuti, diversa la disciplina, diverso il monte ore annuo. Per tenere riunioni collegiali non previste dal piano in un periodo di sospensione delle lezioni, allora, non solo occorre acquisire la delibera del collegio dei docenti ma si deve rispettare il tetto contrattualmente determinato per ciascuna tipologia, tetto che se sforato dà diritto in determinati casi alla corresponsione di compensi aggiuntivi.