Le riunioni in più si pagano. E il piano delle attività va deliberato dal collegio da ItaliaOggi del 18.3.2008
Il 13 ed il 14 aprile ci saranno le votazioni per il rinnovo del parlamento, in Friuli anche dell'assemblea regionale e dappertutto, a macchia di leopardo, di consigli comunali e provinciali, con possibile ballottaggio, relativamente a questi ultimi, il 27 ed il 28 aprile. In molte sedi scolastiche le lezioni sono sospese dall'11 al 16 aprile e dove si terranno i ballottaggi le lezioni potranno esserlo anche dal 26 al 30 aprile. Con il ponte del primo maggio fanno in tutto undici non previsti giorni di vacanza. E così, alcuni dirigenti scolastici, hanno pensato di far lavorare lo stesso i docenti ed hanno indetto riunioni collegiali o attività di aggiornamento non previste dalla programmazione, scambiando così le ore di insegnamento con quelle di partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento, che hanno statuti giuridici distinti e che non sono tra loro fungibili. L'art. 28, quarto comma, del contratto in vigore stabilisce che «prima delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività ed i conseguenti impegni del personale.
Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro,
è deliberato dal collegio dei docenti». Per introdurvi modifiche in
corso d'anno, si deve osservare la stessa procedura, il collegio
docenti, in altre parole, deve deliberare ogni variazione allo
stesso modo del piano originario. Il dirigente non può modificarlo
unilateralmente e decidere l'impiego del personale docente nello
svolgimento di attività diverse da quelle programmate. Le attività
di insegnamento sono cosa diversa dalle attività funzionali
all'insegnamento e non sono tra loro compensabili, perché diversi
sono i contenuti, diversa la disciplina, diverso il monte ore annuo.
Per tenere riunioni collegiali non previste dal piano in un periodo
di sospensione delle lezioni, allora, non solo occorre acquisire la
delibera del collegio dei docenti ma si deve rispettare il tetto
contrattualmente determinato per ciascuna tipologia, tetto che se
sforato dà diritto in determinati casi alla corresponsione di
compensi aggiuntivi. |