Incostituzionali i finanziamenti statali di Reginaldo Palermo La Tecnica della Scuola del 25.3.2008. La norma contenuta nel comma 635 della legge finanziaria dello scorso anno era stata impugnata dalla Regione Veneto che aveva sostenuto che in tal modo viene lesa una precisa competenza regionale. Ora la Corte Costituzionale ha riconosciuto la correttezza della tesi della Regione. La norma contenuta nel comma 635 della legge finanziaria dello scorso anno era stata impugnata dalla Regione Veneto che aveva sostenuto che in tal modo viene lesa una precisa competenza regionale. Ora la Corte Costituzionale ha riconosciuto la correttezza della tesi della Regione. Con una sentenza depositata il 7 marzo scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 635 dell’art. 1 della legge finanziaria del 2007. La disposizione riguarda l’incremento di 100milioni di euro del finanziamento statale alle scuole paritarie (“da destinare prioritariamente alle scuole dell’infanzia”, recitava testualmente la norma) ed era stata impugnata dalla Regione Veneto che aveva obiettato che, in tal modo, si esautora il ruolo delle Regioni che hanno “competenza concorrente” in materia di istruzione. In sede di discussione presso la Corte Costituzionale l’Avvocatura di Stato aveva sostenuto la legittimità della competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in modo da garantire una certa uniformità di trattamento a livello nazionale in un settore cruciale come quello scolastico. La Corte, però, nella sentenza conclusiva ha sottolineato che “l’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di genericità, a tutti gli aventi diritto”. La norma in questione, infatti, “non determina alcun livello di prestazione, ma prevede soltanto meri finanziamenti di spesa”. A dire il vero su questo punto la Corte, già in una sentenza del 2004, aveva avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie “incide sulla materia della istruzione attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)”. D’altronde, ha chiarito nuovamente la Corte, anche prima della riforma del Titolo V della Costituzione l’art. 138, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 aveva conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative ai contributi alle scuole non statali", nel cui ambito devono essere ricomprese anche le scuole paritarie. La Corte conclude l’esame della questione affermando che “la norma, nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione”. Comunque allo scopo di evitare che vi sia una interruzione nella erogazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento delle scuole paritarie, la Corte ha anche stabilito che rimangono salvi “gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti”.
La sentenza chiude un capitolo importante nei
rapporti fra Stato e Regioni e pone un vincolo normativo di cui il
prossimo Governo dovrà tenere conto. |