L'estate si avvicina . . . Franca Corradini, A scuola di bugie del 3.5.2008 Nei mesi scorsi ci siamo occupati a lungo di questo argomento, riteniamo che tutt'ora rimangano valide le obiezioni tecniche già mosse all'operazioni Fioroni in questo nostro pezzo.
La provincia
di Trento, in virtù della sua autonomia,
non ha recepito l'ordinanza Fioroni
con una delibera di Giunta. Molti collegi docenti in tutt'Italia hanno preso posizione contro questo provvedimento ed il modo con cui è stato imposto. In attesa che il nuovo governo si componga attualmente siamo in una situazione di stallo. Le scuole sono abbandonate a se stesse in una confusione normativa quasi totale. Nella provincia di Arezzo il Prof. Vincenzo Scotti Del Greco a nome del Collegio dei Dirigenti Scolastici della Provincia di Arezzo ha inoltrato, il 18 aprile scorso, un quesito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze. Nel quesito, che riportiamo qui sotto integralmente vengono poste in evidenza numerose questioni relativamente all'attuazione delle previste verifiche e valutazioni finali dei corsi cosiddetti estivi. Questioni già evidenziate dal nostro blog.
Ecco il
testo del quesito del Dirigente prof. Scotti del Greco. Quesito O. M. n. 92/2007 - Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale In qualità di componente del Collegio dei Dirigenti Scolastici della Provincia di Arezzo, mi preme sottoporre all'attenzione di Codesto Ufficio il seguente quesito. In considerazione di quanto recita l'ordinanza in oggetto relativamente alla programmazione dei corsi di recupero estivi, delle successive verifiche e valutazioni[1], tenuto conto di quanto precisato nell'articolo 8 chiedo quanto segue:
1. L'organizzazione delle verifiche finali e l'integrazione dello scrutinio finale possono essere collocate anche dopo la fine dell'anno scolastico 2007/2008 (cioè oltre il 31 agosto 2008), con una delibera del Collegio dei Docenti, in presenza delle seguenti motivazioni? Motivazioni: a) fruizione dell'intero periodo di ferie da parte del personale docente entro il 31 agosto 2008; b) necessità di concedere agli studenti e alle famiglie un periodo più lungo sia ai fini della preparazione della prova finale sia per il godimento delle ferie estive; c) impossibilità di utilizzare docenti il cui incarico si conclude con la fine delle lezioni scolastiche (30 giugno 2008).
2. Le operazioni di verifica e di valutazione possono essere collocate in giorni successivi alla fine dell'anno scolastico (oltre il 31 agosto) purché il calendario sia stabilito dal Collegio dei Docenti, senza considerare gli autonomi poteri organizzativi che il D. Lgs. 165/2001 attribuisce al Dirigente scolastico?[3] 3. è opportuno ovvero obbligatorio, nella calendarizzazione delle verifiche e delle valutazioni integrative finali, tener conto dell'impegno dei docenti convocati nell'ultima settimana di agosto per l'assegnazione delle cattedre delle discipline d'insegnamento per l'anno scolastico 2008/2009? 4. Il comma 1 del citato art. 8 prevede che le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali abbiano luogo entro la fine dell'anno scolastico (31 agosto), "salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate". Possono essere considerati casi eccezionali le motivazioni riportate nei punti 1 e 3? 5. Nel caso in cui il Collegio docenti deliberi, con le motivazioni suddette, che le verifiche finali si svolgano entro la prima decade di settembre, quali potrebbero essere le responsabilità del Dirigente scolastico in presenza di ricorsi4 da parte degli aventi diritto o di eventuali contestazioni per maggiori oneri5 a carico dello Stato da parte della Corte dei Conti?
Prego gentilmente Codesto Ufficio voler fornire, in tempi brevi, i necessari chiarimenti dal momento che molti Istituti della Toscana, in contesti similari, nonostante la chiarezza della normativa di riferimento, abbiano adottato comportamenti difformi proprio per la diversa interpretazione data all'espressione "casi eccezionali".
[1] "Articolo 3 - Programmazione delle attività 1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. 2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia. 3. Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti. 4. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attività di sostegno e di recupero, può individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o più docenti relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali attività. Per dette attività il relativo compenso è stabilito dalla contrattazione d'istituto, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del CCNL del 24 luglio 2003. 5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate".
"Articolo 8
- Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale 1.
Salvo casi eccezionali, dipendenti da
specifiche esigenze organizzative debitamente
documentate, le iniziative di recupero, le relative
verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro
la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le
suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro
la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di
classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti
e condotte dai docenti delle discipline interessate, con
l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe.
Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente
art. 5 comma 1. 3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo
contesto dell'attività di recupero che si connota per il
carattere personalizzato degli interventi, la novità
dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli
interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno
scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati
conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento
finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso
dell'attività di recupero. 4. Il consiglio di classe, alla luce
delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai
precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio
finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello
studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione
dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale
caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1
del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo
dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la
indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio
finale, sulla base di una valutazione complessiva dello
studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo
dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso". 5. Nei
confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una
valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio
finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il
consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del
punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla
Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007. 6. La competenza
alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello
scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella
medesima composizione di quello che ha proceduto alle
operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di
verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo,
in via eccezionale, dopo la fine dell'anno
scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe
eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in
altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il
rimborso delle spese. Al personale docente nominato
fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è
conferito apposito incarico per il tempo
richiesto dalle operazioni succitate. In ogni
caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di
classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa
disciplina secondo la normativa vigente".
3 L’art. 25 del Decreto Legislativo 165/2001 recita “Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative (…)”. 4 Eventuali ricorsi da parte gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di esito negativo degli scrutini finali. Motivazione: differente composizione del Consiglio di classe da quello che ha proceduto alle operazioni dello scrutinio del mese di giugno (per es. molto improbabile assicurare la presenza di docenti posti in quiescenza o con contratto scaduto dal momento che non sussistono più vincoli giuridici con il M.P.I. – Difficile anche assicurare la presenza di docenti trasferiti in sedi lontane da quella attuale); 5 Maggiori oneri a carico dello Stato (rimborso spese ai docenti posti in quiescenza o che hanno ottenuto il trasferimento, conferimento appositi incarichi ai docenti con contratto fino al 31 agosto, ecc).
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