L'opera avviata dal Governo Prodi
è stata portata a termine
dal Governo Berlusconi.

Mario Piemontese da ReteScuole, 16.7.2008

Tramonta definitivamente la possibilità che l'obbligo di istruzione si possa assolvere esclusivamente a scuola. Ieri la V Commissione Bilancio della Camera ha accolto definitivamente l'emendamento del Governo all'art. 64 del DL n.112/08, da oggi in discussione in aula per essere convertito in legge entro venerdì, che stabilisce che il canale dell'istruzione e quello della formazione professionale sono equivalenti. D'ora in avanti da un punto di vista legislativo per un giovane andare a scuola o avviarsi precocemente al lavoro sarà esattamente la stessa cosa. Di fatto sappiamo bene tutti che non è così.

L'opera avviata dal Governo Prodi è stata portata a termine dal Governo Berlusconi. I criteri per accreditare gli enti della formazione professionale presso i quali assolvere l'obbligo non saranno definiti dallo Stato, ma dalle singole Regioni. La norma prevista dalla Finanziaria 2007 e ora abrogata, non è mai stata applicata, tutto continuerà a funzionare come prima. Sulla questione Fioroni e Formigoni lo scorso anno si sono dati battaglia a suon di ricorsi, solo comunque per esercitare il potere, in modo del tutto clientelare, su un settore come quello della formazione professionale all'interno del quale circolano un sacco di soldi che possono essere facilmente dirottati da chi li gestisce, nelle direzioni che ritiene più opportune.

Di seguito il comma originale, l'emendamento e il comma modificato.

Milano, 16 luglio 2008

Mario Piemontese
 


 

Comma 622 dell'art.1 della Legge n.296/07
 (Legge Finanziaria 2007)


L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto e' redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008.
 

Emendamento del Governo
all'art. 64 del Decreto Legge n. 112/08 che modifica
il Comma 622 dell'art.1 della Legge n.296/07 (Legge Finanziaria 2007)


Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/06, sono soppressi i periodi da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici...» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» e sostituiti dal seguente:
«L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 624 della legge, 27 dicembre 2006, n. 296».
64. 47. Il Governo.
 


Comma 622 dell'art.1 della Legge n.296/07
(Legge Finanziaria 2007) modificato secondo l'emendamento.


622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 624 della legge, 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008.