Scuola, il modello lombardo. di A.T. La Tecnica della Scuola, 17.7.2008. La legge sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia (recentemente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale) ha un notevole rilievo in considerazione del fatto che secondo molti potrebbe essere il modello cui fa riferimento il ministro Mariastella Gelmini per una futura riforma nazionale. E’ stata pubblicata sulla G.U. 3ª serie speciale n. 28 dello scorso 12 luglio, la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con cui il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato nuove norme sul sistema educativo di istruzione e formazione. Richiamandosi al Titolo V della Costituzione, la regione Lombardia rivendica, nel rispetto delle norme generali e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la potestà concorrente in materia di istruzione ed esclusiva per quanto concerne l’istruzione e la formazione professionale. All’art. 5 della legge promulgata dal presidente della Giunta regionale della Lombardia, Pierluigi Formigoni, si evidenzia che in particolare alla regione spettano: la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione; la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e l’assegnazione dei relativi contributi; la vigilanza, il controllo e la verifica del sistema di istruzione e formazione professionale; la determinazione del calendario scolastico e i relativi ambiti di flessibilità; l’individuazione delle attività di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale; l’assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche e formative. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la legge regionale regolamenta, inoltre, il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema. Inoltre, nell’ottica di un collegamento con l’università e con il contesto territoriale e produttivo di riferimento, che può svilupparsi anche favorendo le relazioni e la collaborazione con gli enti locali, la regione promuove la costituzione di “reti” tra scuole. Viene anche definito il ruolo delle province e dei comuni; rispettivamente nel settore dell’istruzione secondaria superiore per quanto riguarda le province e relativamente agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica per quanto attiene ai comuni, le specifiche competenze (elencate all’art. 6) riguardano: l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione; i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; la costituzione, i controlli e la vigilanza, compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale; l'educazione degli adulti; la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche. Per ciò che concerne la programmazione dei servizi del sistema educativo, si fa presente che “comprendono sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute”. Nella legge regionale si fa riferimento alla “centralità della persona”, alla tutela del “valore dell’identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso”. Nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, in una prospettiva di formazione lungo tutto l’arco della vita, si sottolinea l’esigenza di pari opportunità formative e di un sostegno per il successo scolastico anche attraverso la valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento. La regione intende favorire lo sviluppo delle “eccellenze”, ma nel contempo “l’inserimento nel sistema nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale”; si intendono promuovere specifiche iniziative per l’integrazione dei cittadini di origine straniera. Per quanto riguarda la quota regionale dei piani di studio, vengono promosse le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzata l'autonomia delle scuole.
Peraltro, la valorizzazione
dell’autonomia scolastica, in un contesto di parità dei soggetti
accreditati ad erogare servizi nell’ambito del sistema di istruzione
e formazione, in relazione ai percorsi funzionali all'assolvimento
del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di
istruzione, è un punto centrale della legge regionale lombarda. Per
favorire la “libertà di scelta” e le “pari opportunità di accesso ai
percorsi”, la regione Lombardia - sulla base degli indirizzi del
documento di programmazione economico finanziaria regionale (Dpefr)
- “può attribuire buoni e contributi alle famiglie degli allievi
frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema
educativo di istruzione e formazione”. Si parla di impegno per
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono
l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi”, ma certamente
non mancheranno le polemiche per un provvedimento che di fatto può
favorire le “scuole private”. Legge Regionale n. 19 del 06 agosto 2007
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