SCUOLa
Giro di vite sulle malattie: Contenute nel dl 112: reperibilità passa da 4 a 11 ore al giorno ApCOM, 3.7.2008 Roma, 3 lug. (Apcom) - Il giro di vite sulla scuola contenuto nel decreto legge n. 112 non prevede solo il taglio agli organici, pari a 130.000 posti in quattro anni, ma anche alcune importanti restrizioni e penalizzazioni in caso di malattia e utilizzo dei permessi retribuiti da parte del personale. L'articolo 71 del dl contiene infatti delle novità che, qualora venisse convertito in legge, a partire dal 2009 verrebbero applicate a tutti i dipendenti pubblici: quella che sicuramente farà discutere non poco è l'assegnazione del solo stipendio base ("con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio") per chi usufruisce di meno di 10 giorni di malattia consecutivi. Ma non solo: praticamente prive di valore legale diventerebbero, tranne che per la prima volta, le giustificazioni prodotte da medici e strutture ospedaliere privati. Per coloro che infatti si assenteranno "per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare - spiega il decreto legge 112 - l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica".
Si 'allunga' anche la fascia di reperibilità,
sempre in caso di malattia. Dalle attuali quattro ore complessive al
giorno (10-12 e 17-19) si estende a ben 11 ore: "Dalle 8 alle 13 e
dalle 14 alle 20". Orari che, quindi, bloccano il malato a casa
senza alcuna possibilità (tranne la mattina praticamente all'alba,
un'ora a pranzo e la sera tardi) di uscire. Vi saranno comunque
delle eccezioni: come le malattie conseguenti "ad infortunio sul
lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day
hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che
richiedano terapie salvavita". Ed anche le decurtazioni non scatteranno sempre: "Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare". Rimane, infine, tutto invariato per i "dipendenti portatori di handicap grave". Per quanto riguarda i controlli del medico fiscale saranno in ogni caso disposti dal dirigente "anche nel caso di assenza di un solo giorno": soluzione che sino ad oggi è stata adottata solo in casi eccezionali. Quel che ha fatto storcere però il naso ai sindacati è il fatto che i soldi derivanti da queste nuove procedure non andranno a coprire i fabbisogni della stessa amministrazione, né tantomeno per andare ad incentivare il personale in servizio impegnato in attività cosiddette extra-curricolari. Il decreto legge, sempre all'art. 71, specifica che "costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa". Per i sindacati il taglio di una parte dello stipendio giornaliero andrebbe valutato più a fondo e sicuramente tra tutte le parti in causa. A tal proposito Marco Paolo Nigi, segretario Snals-Confsal, interpellato da Apcom, ritiene "inaccettabile che i fondi derivanti dalla decurtazione dello stipendio per le malattie fino a 10 giorni non possono essere utilizzati dalla contrattazione integrativa. I risparmi per le amministrazioni sono fatti passare come economie di bilancio, mentre è una vera sottrazione al monte salari dei lavoratori". "Tra l'altro - continua Nigi - il decreto legge interviene su materie proprie della contrattazione, ma blinda le norme con una nota di salvaguardia: espressamente è detto che non sono derogabili dalla contrattazione collettiva". Delle stesso parere Massimo Di Menna: il segretario della Uil Scuola spiega ad Apcom che "l'intervento sulle retribuzioni è da demandare alla contrattazione; in particolare la struttura retributiva della scuola vede una parte che di fatto è stipendio e la quota del fondo che è accessorio. L'intervento rischia di non considerare le specificità retributive".
Perplessità anche "sulla obbligatorietà della
struttura sanitaria pubblica, perché - specifica Di Menna - è dubbia
la effettiva praticabilità ed utilità della novità, con qualche
complicazione burocratica". Nulla da obiettare, invece "sulla
modifica delle fasce orarie di reperibilità, né sulla obbligatorietà
della visita fiscale al primo giorno. Il sindacato tutela i
lavoratori in malattia, quindi non esiste alcun problema sul maggior
rigore nei controlli", conclude il rappresentante Uil. |