I direttori dei servizi generali e
amministrativi (Dsga) possono fruire del part time. Sì al part-time per i Dsga. Antimo Di Geronimo da ItaliaOggi, 10.6.2008
I direttori dei servizi generali e
amministrativi (Dsga) possono fruire del part time. Il divieto di
accesso ai rapporti di lavoro a tempo parziale, infatti, sussiste
solo per i dirigenti. E siccome i Dsga sono funzionari, possono
accedere al beneficio come tutte le altre qualifiche del pubblico
impiego. E' questo il principio che si evince da una sentenza della
Corte di cassazione (n. 6986 del 14/3/2008) che ha accolto il
ricorso di un Dsga al quale la corte d'appello di Milano aveva
negato il diritto di avvalersi della trasformazione del rapporto di
lavoro da full time a tempo parziale. La questione era nata a
seguito di una pronuncia di primo grado favorevole al ricorrente,
con la quale era stato applicato lo stesso principio affermato dalla
Cassazione. Tale assunto era stato fatto proprio dal giudice di
prime cure in quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 57,
della Finanziaria '97. Il dispositivo stabilisce che il rapporto di
lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti
i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli
dei dipendenti delle PA eccetto militari, polizia e vigili del
fuoco. In sostanza, il part time si applica a tutti i rapporti di
lavoro contrattualizzati con la sola eccezione dei dirigenti. E
quindi anche alla scuola, fatta eccezione per i dirigenti. Secondo i
giudici di secondo grado, il discrimine tra un dirigente e un
funzionario è dato dall'esistenza o meno della titolarità di un
ufficio. E siccome la direzione dei servizi generali e
amministrativi non è un incarico di staff ma comporta la titolarità
di un ufficio, la corte d'appello aveva ritenuto che il Dsga fosse
assimilabile a un dirigente. La Cassazione invece, sostiene la tesi
del primo giudice. |