Federalismo&dintorni

Il Nord all'attacco:
la gestione del personale ci spetta.

A pelle di leopardo, molte regioni dettano legge in materia di organizzazione del lavoro

 da ItaliaOggi del 29.1.2008

 

Le regioni stanno prendendo sul serio i compiti in materia di istruzione loro assegnati dall'ordinamento costituzionale, e il tema pare diventato di stretta attualità. La Valle d'Aosta, ultima in ordine di tempo, con una bozza di statuto si attribuisce le funzioni relative allo stato giuridico ed economico del personale amministrativo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria, e altro ancora. L'avevano di poco preceduta la Lombardia, con la legge sul sistema scolastico e un calendario scolastico di 217 giorni, e il Friuli, con la legge sul friulano e l'intesa Illy-Prodi. Il tutto, tra ovvie contestazioni sindacali.
L'art. 116 e la legge costituzionale n. 3 del 2001 consentono alle regioni che ne fanno richiesta l'attribuzione di maggiori forme e condizioni particolari di autonomia in settori ben determinati, come le norme generali in materia di istruzione. Il governo ha già approvato il 21 dicembre scorso un disegno di legge che disciplina le procedure da seguire per richiedere e regolamentare le nuove attribuzioni.

Gli interventi della Lombardia sul calendario scolastico, che prevede almeno sei giorni di attività aggiuntive dette «Oltre la scuola», riservate alla sua competenza di indirizzo, e del Friuli, che stabilisce che nel curricolo scolastico almeno un'ora settimanale sia dedicata all'insegnamento del friulano, impegnano, tutto sommato, una quota minima del curricolo scolastico annuale (30-40 ore su oltre un migliaio).

Esistono già interventi finanziari delle regioni finalizzati ad attribuire compensi al personale impegnato in attività aggiuntive o che richiedano competenze specialistiche. Si pensi al Friuli, che eroga alle scuole finanziamenti per retribuire gli insegnanti che nell'ambito del loro orario di lavoro dedicano un certo numero di ore annuali all'insegnamento del friulano, o alla provincia di Bolzano, che riconosce al personale scolastico l'indennità di bilinguismo. Ma le procedure non sono univoche. In Friuli, per esempio, la regione assegna i fondi direttamente alle scuole e queste individuano la misura dei compensi in sede di contrattazione d'istituto con le Rsu. Nella provincia di Bolzano, i compensi sono attribuiti attraverso un contratto di raccordo tra il consiglio di amministrazione dei ruoli locali e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dopo la stipula del contratto nazionale (decreto legislativo 9 settembre, 1997, n. 354).

È evidente che, se le regioni si attribuiscono anche le funzioni in materia di stato giuridico ed economico del personale, prima o poi si porrà anche la questione dei soggetti ammessi fin dall'inizio al tavolo delle trattative, che oggi si svolgono, sulla base di un indirizzo del comitato di settore competente, tra l'Aran e le organizzazioni sindacali di categoria. Attualmente il comitato è composto dal presidente del consiglio dei ministri, tramite il ministro della funzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro e quello della pubblica istruzione. Il comitato dovrà allora essere integrato con i rappresentanti delle regioni interessate.

Sarà quella la sede nella quale si valuterà se e quanto le diversità ordinamentali introdotte dalle singole regioni (maggior tempo scuola rispetto agli standard nazionali, maggiori e più specifiche competenze richieste al personale) debbano avere ricadute anche di carattere economico per il personale interessato. Se, come nel caso della Lombardia, il personale, soprattutto quello docente, potrà essere chiamato a svolgere attività d'insegnamento per un numero di giorni (217) superiore a quello di un'altra regione e il contenuto della sua attività di insegnamento potrà richiedergli approfondimenti non di routine, maggiori competenze, aggiornamenti particolari, tutto ciò sarà teoricamente suscettibile di maggiore retribuzione.