Federalismo&dintorni
Il Nord all'attacco:
la gestione del personale ci spetta.
A pelle di leopardo, molte regioni dettano legge
in materia di organizzazione del lavoro
da ItaliaOggi
del 29.1.2008
Le regioni stanno prendendo sul serio i compiti
in materia di istruzione loro assegnati dall'ordinamento
costituzionale, e il tema pare diventato di stretta attualità. La
Valle d'Aosta, ultima in ordine di tempo, con una bozza di statuto si
attribuisce le funzioni relative allo stato giuridico ed economico del
personale amministrativo e docente delle scuole di istruzione
elementare e secondaria, e altro ancora. L'avevano di poco preceduta
la Lombardia, con la legge sul sistema scolastico e un calendario
scolastico di 217 giorni, e il Friuli, con la legge sul friulano e
l'intesa Illy-Prodi. Il tutto, tra ovvie contestazioni sindacali.
L'art. 116 e la legge costituzionale n. 3 del 2001 consentono alle
regioni che ne fanno richiesta l'attribuzione di maggiori forme e
condizioni particolari di autonomia in settori ben determinati, come
le norme generali in materia di istruzione. Il governo ha già
approvato il 21 dicembre scorso un disegno di legge che disciplina le
procedure da seguire per richiedere e regolamentare le nuove
attribuzioni.
Gli interventi della Lombardia sul calendario scolastico, che prevede
almeno sei giorni di attività aggiuntive dette «Oltre la scuola»,
riservate alla sua competenza di indirizzo, e del Friuli, che
stabilisce che nel curricolo scolastico almeno un'ora settimanale sia
dedicata all'insegnamento del friulano, impegnano, tutto sommato, una
quota minima del curricolo scolastico annuale (30-40 ore su oltre un
migliaio).
Esistono già interventi finanziari delle regioni finalizzati ad
attribuire compensi al personale impegnato in attività aggiuntive o
che richiedano competenze specialistiche. Si pensi al Friuli, che
eroga alle scuole finanziamenti per retribuire gli insegnanti che
nell'ambito del loro orario di lavoro dedicano un certo numero di ore
annuali all'insegnamento del friulano, o alla provincia di Bolzano,
che riconosce al personale scolastico l'indennità di bilinguismo. Ma
le procedure non sono univoche. In Friuli, per esempio, la regione
assegna i fondi direttamente alle scuole e queste individuano la
misura dei compensi in sede di contrattazione d'istituto con le Rsu.
Nella provincia di Bolzano, i compensi sono attribuiti attraverso un
contratto di raccordo tra il consiglio di amministrazione dei ruoli
locali e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dopo la stipula del contratto nazionale (decreto
legislativo 9 settembre, 1997, n. 354).
È evidente che, se le regioni si attribuiscono anche le funzioni in
materia di stato giuridico ed economico del personale, prima o poi si
porrà anche la questione dei soggetti ammessi fin dall'inizio al
tavolo delle trattative, che oggi si svolgono, sulla base di un
indirizzo del comitato di settore competente, tra l'Aran e le
organizzazioni sindacali di categoria. Attualmente il comitato è
composto dal presidente del consiglio dei ministri, tramite il
ministro della funzione pubblica, di concerto con il ministro del
tesoro e quello della pubblica istruzione. Il comitato dovrà allora
essere integrato con i rappresentanti delle regioni interessate.
Sarà quella la sede nella quale si valuterà se e quanto le diversità
ordinamentali introdotte dalle singole regioni (maggior tempo scuola
rispetto agli standard nazionali, maggiori e più specifiche competenze
richieste al personale) debbano avere ricadute anche di carattere
economico per il personale interessato. Se, come nel caso della
Lombardia, il personale, soprattutto quello docente, potrà essere
chiamato a svolgere attività d'insegnamento per un numero di giorni
(217) superiore a quello di un'altra regione e il contenuto della sua
attività di insegnamento potrà richiedergli approfondimenti non di
routine, maggiori competenze, aggiornamenti particolari, tutto ciò
sarà teoricamente suscettibile di maggiore retribuzione.