Dal 17 marzo al 15 aprile le domande.
Entro il 10 giugno le eventuali istanze di revoca

Prof di religione, scatta la mobilità.

Attenzione al certificato di idoneità rilasciato dal vescovo

 da ItaliaOggi del 26.2.2008

 

I docenti di religione di ruolo hanno tempo fino al 15 aprile prossimo per presentare le domande di trasferimento o mobilità professionale. Ma le istanze non potranno essere inoltrate prima del 17 marzo. Il termine per le eventuali revoche è fissato al 10 giugno prossimo. La pubblicazione dei movimenti è prevista per il 30 giugno. I termini sono contenuti in un'ordinanza emanata dal ministero della pubblica istruzione il 21 febbraio scorso (n. 27, protocollo 3017). Le domande dovranno essere indirizzate all'ufficio scolastico regionale della regione di titolarità. E dovranno essere presentate al dirigente dell'istituzione scolastica di servizio avendo cura di utilizzare i modelli allegati all'ordinanza.

Chi ha diritto a cambiare

Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2007-08 abbiano almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo. I destinatari delle operazioni di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, sono invece gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2007-2008 abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 186/03, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.

Possono partecipare alle operazioni di passaggio gli insegnanti che siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'ordinario diocesano competente.

Passaggi di ruolo

Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda.

L'idoneità e il vescovo

Se il certificato di idoneità ecclesiastica non specifica l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, il docente sarà considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) e il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza. Con una stessa domanda sarà possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste dovrà essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario della diocesi richiesta.

Preferenze

A titolo sperimentale, per la mobilità relativa all'anno scolastico 2008-2009 le preferenze esprimibili sono fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non sarà più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.