Il ministero ammette: di Francesco Orecchioni da ReteScuole del 13.2.2008
Contrariamente a quanto riportato su alcuni
organi di stampa, il comunicato con cui il ministero afferma la
legittimità dei corsi di recupero nei mesi estivi, letto con
attenzione, costituisce una palese marcia indietro
dell'amministrazione rispetto a quanto disposto nell'art. 8
dell'ordinanza n. 92 sui recuperi. Il Ministero richiama infatti il decreto n. 42, emanato in attuazione della legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”. Orbene, ai sensi dell’art. 3, comma 2, di detto decreto “Di norma, l'alunno salda il debito formativo NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. Secondo l’art. 4, 2° comma, del medesimo decreto “Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica ed organizzativa, POSSONO attivare gli interventi di cui al comma 1 anche a partire dal termine delle lezioni dell'anno scolastico nel quale il debito è stato rilevato”. Appare pertanto evidente che- secondo il Ministero- i corsi di recupero nei mesi estivi sono legittimi, se le istituzioni scolastiche nella loro autonomia decidono di attivare gli interventi di recupero in tale periodo. La non obbligatorietà è confermata dalle nuove FAQ pubblicate sul sito del Ministero, secondo cui i corsi di recupero nei mesi estivi possono attivarsi tenendo conto del DIRITTO ALLE FERIE dei docenti, mentre le verifiche ( con scrutinio integrativo) potranno concludersi entro l'inizio delle lezioni dell'anno successivo, secondo quanto deciso dal collegio docenti.
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