Troppe assenze dal servizio?
Sentenza della Corte dei Conti n. 209 del 21.3.2008

di Anna Teresa Paciotti da Studio Legale LAW del 27.3.2008

 

Con la Sentenza n. 209/2008, la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia ha condannato un docente al risarcimento della somma di € 50.000,00 per danni all’erario. La Procura Regionale per la Lombardia conveniva in giudizio, esercitato l’azione erariale, un docente e un ispettore scolastico chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni prodotti all’erario con il loro comportamento. Al docente, titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale in un Istituto tecnico commerciale venivano contestai comportamenti connotati da colpa gravissima, ai limiti del dolo in quanto pervicacemente reiterati per più anni, in spregio, persino, alle sanzioni che, via via venivano comminate e in palese, reiterata dolosa violazione dei doveri che la funzione docente imponeva, sì da cagionare un danno patrimoniale da disservizio, correlato al danno derivato dal gravemente compromesso, se non addirittura mancato raggiungimento, della finalità istituzionale, ovvero un livello minimo di preparazione dei ragazzi, a cagione del suo prolungato comportamento antigiuridico. Tale comportamento antigiuridico era ravvisato nell’aver accumulato, in due anni, un totale di assenze corrispondente, rispettivamente, al 71,5% e al 59,8%dell’orario di servizio nelle classi a lui assegnate. Nel successivo anno scolastico, infine, il docente, pur facendo registrare una più bassa percentuale di assenze, le avrebbe programmate per periodi tali da vincolare il Capo d’Istituto a non procedere alla nomina di un supplente, con il risultato di una grave improduttività dovuta a una conduzione didattica discontinua, pertanto, ad avviso della Procura il danno derivante dai comportamenti contestati concretizzerebbe un’ipotesi di danno da disservizio. Detto in altri termini lo Stato pagava il docente pur se questi non “produceva”.

Quanto all’ispettore, la Procura gli contestava non soltanto la mancata esplicitazione, nella relazione redatta all’esito dell’ispezione, della valenza sistematica del quadro comportamentale complessivo riferibile al docente, ma anche la incongruità della misura di cui aveva proposto l’applicazione nei confronti del docente medesimo, in rapporto alla quantità e alla qualità delle condotte rilevate, nel senso che l’ispettore si sarebbe limitato a proporre, a conclusione della sua indagine ispettiva, non una sanzione con l’aggravante della continuazione, bensì il trasferimento d’ufficio del docente per incompatibilità ambientale ad altro Istituto tecnico professionale. In tal modo, secondo l’organo requirente, egli avrebbe indotto in errore il Consiglio di disciplina per il personale docente della Scuola superiore, al quale la relazione ispettiva è stata inoltrata per il prescritto vincolante parere.

La Corte è stata magnanima, infatti, non ha ritenuto sussistente la mancata resa del servizio, la quale configurerebbe di per sé un danno manifestantesi nei costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione per sopperirvi e nell’alterazione del rapporto sinallagmatico tra resa dell’attività lavorativa e attribuzione dello stipendio. Tuttavia, la Corte ha manifestato di condividere l’idea che le assenze dal servizio del personale docente si debbano <>, oltre che <>. In altri termini, considerata la delicatissima posta in gioco, ovvero la formazione e, quindi, il futuro, delle nuove generazioni, anche laddove le assenze totalizzate da questa particolare tipologia di dipendente pubblico risultassero non ingiustificate, non per ciò solo verrebbe meno con certezza ogni problema, poiché occorrerà valutare anche il profilo attinente al quomodo delle assenze, la loro costante intermittenza, il loro frequente coincidere con il breve intervallo lavorativo intercorrente fra due giornate a vario titolo non lavorative oppure con particolari fasi dell’anno scolastico, la loro variabile durata a seconda del luogo di insorgenza della malattia, etc.

Da quest’ultimo punto di vista, ad avviso del Collegio, la prospettazione accusatoria si rivela fondata nella parte relativa ai danni - impropriamente ricondotti in citazione alla categoria giurisprudenziale del c.d. danno da disservizio - ritenuti derivanti dall’esecuzione di prestazioni, “qualitativamente non rispondenti”, che si inserirebbero nel particolare modello organizzativo dell’amministrazione pubblica incidendo negativamente sul generale funzionamento del servizio e, in specie, sulla sua qualità.
 

Sentenza della Corte dei Conti n. 209 del 21.3.2008