Precari, oltre il danno la beffa.
La Corte di cassazione non riconosce il diritto
alla retribuzione a chi è senza cattedra di Antimo Di Geronimo, da ItaliaOggi del 22.4.2008
Se l'amministrazione assume un docente al
posto di un altro non paga i danni. È quanto emerge da una sentenza
della III sezione della Corte di cassazione, di cui si è avuta
notizia in questi giorni (14/12/2007 n.26282). I giudici di
legittimità hanno stabilito che il docente assunto per sbaglio
conserva comunque le retribuzioni percepite. E il docente che
avrebbe avuto diritto a essere assunto al suo posto resta a bocca
asciutta. Il fatto
Il caso riguardava un insegnante che aveva
fatto causa all'amministrazione, chiedendo di essere risarcito delle
retribuzioni non percepite, per colpa di un errore
dell'amministrazione che aveva determinato un forte ritardo nella
sua assunzione. Le fasi del giudizio
Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale,
che in primo grado aveva avuto esito positivo per il ricorrente.
Salvo ribaltarsi completamente in appello. E dunque, le parti si
sono spinte fino in Cassazione, dove però il docente è risultato
soccombente.I giudici di legittimità hanno affermato che se il
rapporto di lavoro non è stato ancora costituito, in nessun caso la
mancata retribuzione può essere fatta valere come danno ingiusto. Il no della Cassazione
I magistrati superiori hanno spiegato,
infatti, che per avere diritto alla retribuzione, è necessario che
il lavoratore abbia dato corso alla prestazione dopo una regolare
assunzione. E se manca sia l'assunzione che la prestazione non si ha
diritto ad alcuna retribuzione. Anche se l'amministrazione ha preso
un granchio e ha assunto un altro docente al posto di quello che ne
avrebbe avuto diritto. Il risarcimento
Altra cosa è, invece, il diritto al
risarcimento dei danni che, secondo la Cassazione, sono
individuabili in tutti quei pregiudizi di tipo patrimoniale e non
patrimoniale che avrebbero potuto costituire, in ipotesi, la
ricaduta della violazione del diritto alla tempestiva assunzione. Si
pensi, per esempio, alle spese eventualmente effettuate in vista
dell'assunzione stessa, oppure al patema derivante dalla frustrante
e ingiusta situazione di transitoria disoccupazione. In questo caso,
infatti, se il docente avesse documentato questi danni avrebbe avuto
titolo a un risarcimento. Ciò perché, effettivamente, queste
situazioni integrano il danno ingiusto che va risarcito ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile. Il principio
E dunque, il docente che pretende il
risarcimento dei danni da tardiva assunzione conseguente a
provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione non può
allegare, a tale titolo la mancata percezione delle retribuzioni che
si sarebbero potute percepire. Ciò in quanto queste presuppongono
l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto
il profilo della responsabilità contrattuale. Al contrario, l'attore
deve allegare e dimostrare i pregiudizi di tipo patrimoniale o non
patrimoniale che siano eventualmente derivati dalla condotta
illecita che si assume essere stata causa del danno lamentato. |