Pronto per il consiglio dei ministri A scuola tornano buoni e cattivi. Riecco il voto di condotta. Che potrà far perdere l'anno da ItaliaOggi del 27.8.2008
Torna il voto di condotta a scuola. Oggi il
preconsiglio dei ministri esaminerà, in vista della riunione di
domani, lo schema di decreto legge annunciato qualche settimana fa
dal ministro dell'istruzione, università e ricerca Mariastella
Gelmini, che punta, tra l'altro, a coprire un vuoto normativo
creatosi con l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Il voto di condotta, infatti, previsto dall'art. 193,
comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è stato
abrogato dall'art. 17, comma 1, del dpr 8 marzo 1999, n. 275. Il
dlgs 226, all'art. 13, comma 3, ha previsto che al termine dei due
bienni di istruzione secondaria di secondo grado, i docenti
effettuino una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità
dello studente al terzo e al quinto anno, subordinata all'avvenuto
raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e formazione,
ivi compreso il comportamento degli studenti. Ma la disposizione non
ha ancora trovato applicazione, in quanto l'entrata in vigore
dell'ordinamento scolastico dell'istruzione secondaria di secondo
grado cui fa riferimento il decreto, è stato rinviato dalla legge n.
40 del 2 aprile 2007 all'anno scolastico 2009/2010. Ecco dunque che
al momento, come si spiega nella relazione illustrativa del dl: non
è più in vigore la tradizionale normativa; non è ancora in vigore
l'impostazione prevista dal dlgs 226/2005; il comportamento dello
studente concorre comunque all'attribuzione del credito scolastico
utile per l'esame di Stato, tanto che sono anche previste sanzioni
disciplinari per comportamenti di particolare gravità. Il dl al
vaglio del governo prevede adesso che nel percorso del primo e del
secondo ciclo, in sede di scrutinio intermedio e finale venga
valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo
di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla
partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati
dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. Nel
primo ciclo la valutazione è espressa nella forma di giudizio mentre
nel secondo ciclo essa è espressa in decimi. Il giudizio e la
votazione sul comportamento degli studenti attribuiti dal consiglio
di classe concorrono alla valutazione complessiva dello studente e,
nei casi più gravi, afferma il dl, possono determinare, con
specifica motivazione, «la non ammissione al successivo anno di
corso o all'esame conclusivo del ciclo e, ai fini dell'ammissione
all'esame di Stato del secondo ciclo, la riduzione fino a un massimo
di cinque punti del credito scolastico». Tra le altre novità del dl,
il debutto di una nuova disciplina scolastica che punta a favorire
l'acquisizione dei saperi e delle competenze relative alla
convivenza e alla cittadinanza. Si tratta di «Cittadinanza e
Costituzione», disciplina inserita nell'area storico-geografica e
storico-sociale che a regime sarà oggetto di specifica valutazione.
Per quanto riguarda l'università, l'art. 3
ristabilisce la validità abilitante ai fini dell'insegnamento, della
laurea in scienze della formazione primaria. Per quanto riguarda
invece le modalità di accesso alle scuole di specializzazione
medica, una norma ad hoc limita la possibilità di presentare domanda
alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati,
ancorché non ancora abilitati, a condizione che l'abilitazione venga
conseguita prima dell'inizio dei corsi. |