2010: saltano le graduatorie
dei supplenti annui.

 Tuttoscuola, 18 agosto 2008

Una delle più rilevanti novità del ddl Gelmini è quella che affida al dirigente scolastico, per la continuità didattica, la competenza per la conferma per un biennio dei supplenti annui da lui nominati l'anno prima.
 

In attesa del riordino del sistema di reclutamento del personale docente, per garantire la continuità dell'insegnamento fino alla conclusione di ciascun ciclo di studi, i dirigenti scolastici, accertata la disponibilità del posto nell'organico di diritto o di fatto autorizzato, confermano, per un massimo di due anni scolastici, il docente a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, già in servizio nel precedente anno scolastico nella medesima sede, a condizione che rientri nel novero dei docenti aventi titolo all'assunzione a tempo determinato per il nuovo anno scolastico e che sia attribuibile la medesima tipologia di contratto dell'anno precedente.
 

La novità non sta tanto e solo nella conferma - che è comunque una disposizione di rilievo - quanto, piuttosto, nel fatto che salta l'ordine di graduatoria provinciale. Il supplente può essere confermato alla sola condizione che, comunque, abbia diritto alla nomina. In quel modo può capitare che altro supplente, con miglior posizione di graduatoria, non possa essere confermato nella precedente sede per mancanza di posti e sia costretto a scegliere altra sede meno favorevole di quella del confermato. E' vero anche il contrario: il supplente confermato potrebbe aspirare ad una sede migliore per posizione di graduatoria, ma sarebbe legato alla sede di conferma.

Quel che conta è che, in ogni modo, salta la rigidità di graduatoria, quasi una premessa per trasformarsi in semplice elenco da cui in futuro i dirigenti scolastici possano liberamente attingere.