Malattia dell’impiegato pubblico
più povera e sotto stretta sorveglianza.
(Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 –
Matteo Mazzon Consulente del Lavoro in Milano)
da
Studio Cataldi, 26.8.2008
Con l’entrata in vigore il 25 giugno scorso del
decreto legge n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, sono state
adottate misure normative finalizzate ad incrementare l’efficienza
delle pubbliche amministrazioni anche mediante interventi in materia
di trattamento del personale, tra le quali una nuova disciplina in
materia di assenze per malattia. In particolare l’articolo 71
stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso
di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalità per la
presentazione della certificazione medica a giustificazione
dell’assenza (comma 2) e per i controlli che le amministrazioni
debbono disporre (comma 3). Al decreto sono seguiti la circolare n.
7/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica ed il messaggio INPS
n. 16603 del 21 luglio 2008 che ci aiutano a delineare meglio la
situazione.
Quanto al trattamento economico riservato al pubblico impiegato è
stato stabilito che nei primi dieci giorni di assenza per malattia
gli dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico
fondamentale (voci del trattamento economico tabellare iniziale e di
sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione
individuale di anzianità, degli eventuali assegni ad personam) con
esclusione di ogni altro trattamento. Sono fatte salve le norme più
favorevoli previste dai contratti collettivi per le seguenti
fattispecie : assenze derivanti da infortunio sul lavoro, assenze
per malattia dovuta a causa di servizio, ricovero ospedaliero e day
hospital, assenze dovute a gravi patologie che richiedono cure
salvavita. In questi casi non sarà applicata la decurtazione per i
primi dieci giorni di malattia. A norma dell’art. 45 del D.lgs. n.
165 del 2001: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è
definito dai contratti collettivi”. Il Dipartimento della Funzione
Pubblica al riguardo ha precisato che per le parti non incompatibili
con il nuovo regime legale, continueranno ad applicarsi le clausole
dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento.
Le clausole dei contratti collettivi incompatibili con la presente
disciplina sono quindi da intendersi automaticamente decadute e
inapplicabili.
Particolare attenzione deve però prestare il dipendente pubblico
alle altre due disposizioni contenute rispettivamente nei commi 2 e
3 dell’articolo 71 del decreto, disposizioni che dovrà osservare
scrupolosamente.
Per ciò che riguarda le modalità di certificazione della malattia è
stata introdotta una norma alquanto cervellotica. Infatti, il comma
2 dell’articolo 71 stabilisce che “2. Nell'ipotesi di assenza per
malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in
ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare,
l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica”.
I documenti di prassi hanno meglio specificato il significato della
norma. Dal 25 giugno 2008 i periodi di assenza per malattia
superiore a dieci giorni (assenza attestata con uno o più
certificati) ovvero le assenze per malattia a partire dal terzo
episodio di morboso in ciascun anno solare, dovranno essere
attestate da certificazioni rilasciate esclusivamente da struttura
sanitaria pubblica come i presidi ospedalieri e ambulatoriali del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ma anche dai medici di medicina
generale convenzionati con il Servizio Sanitario stesso ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (medici di base).
In questi casi non saranno più ritenute valide le certificazioni
rilasciate da medico libero professionista non convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale, che però conserveranno la loro
validità in tutti gli altri casi.
L’ultimo aspetto di particolare rilevanza da segnalare riguarda la
previsione del comma 3 dell’articolo 71 che impone la richiesta
della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso
in cui l’assenza sia limitata ad un solo giorno “tenuto conto delle
esigenze funzionali ed organizzative” ovvero salvo particolari
impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale
carico di lavoro o urgenze della giornata, nonché l’ampliamento
delle fasce orarie di reperibilità fissate dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i
non lavorativi e i festivi.
Questo ultimo comma merita più di una riflessione. Dando per
scontato, ipoteticamente, che si possano evadere tutte le “pratiche
di controllo” della malattia dell’impiegato pubblico sarebbe
interessante quantificare il beneficio per la Pubblica
Amministrazione e raffrontarlo con il maggior costo per sostenuto
per effettuare tali visite. Non è affatto sicuro che il saldo
sarebbe positivo per la P.A.
Non è superfluo poi sottolineare che fasce di reperibilità così come
sono fissate appaiono coercitive. Neanche nel settore privato sono
così estese. L’impiegato pubblico ammalato e single non potrà far la
spesa ne pagare le bollette?
Un intervento generalizzato volto ad evitare il rilascio del
“certificato facile” sarebbe stato sicuramente più efficace oltre
che provvidenziale per le casse dello Stato.