Varato ieri dal consiglio dei ministri il dl che
riorganizza il sistema scolastico.
E torna il tempo pieno
Insegnanti, sanzioni più veloci.
Necessario il giudizio di ammissione per gli
esami alle medie
da ItaliaOggi del
6/9/2007
Giro di vite sulle sanzioni disciplinari, che
potranno essere emesse dopo 90 giorni dalla richiesta di parere al
consiglio di disciplina, che non sarà più vincolante. È una delle
novità più importanti contenute nel decreto legge sulla scuola varato
ieri dal governo (si veda altro articolo a pag 33). «Un provvedimento
che mira a eliminare le pastoie burocratiche ed evita che nel caso di
comportamenti gravi da parte degli insegnanti questi restino al loro
posto di lavoro», ha commentato il ministro della pubblica istruzione,
Beppe Fioroni. Tra le novità, il ritorno del tempo pieno alle
elementari, come modello didattico a 40 ore settimanali, abolito dalla
legge Moratti. «Molto richiesto dalle famiglie e dalle associazioni
dei genitori e molto utile per innovare le modalità di insegnamento e
porre le basi per una riduzione degli insuccessi e degli abbandoni
scolastici», è il commento del viceministro all'istruzione, Mariangela
Bastico. «Già da quest'anno», spiega il viceministro, «la maggior
offerta di tempo pieno è stata garantita attraverso l'attribuzione di
mille insegnanti in più specificatamente dedicati».
Sanzioni disciplinari più celeri.
Il parere del consiglio di disciplina provinciale per gli insegnanti
dell'infanzia, delle primarie e delle medie e del consiglio nazionale
per i docenti delle secondarie non sarà più vincolante. E andrà reso
obbligatoriamente entro 60 giorni, prorogabili di altri 30 per
effettuare ulteriori approfondimenti che dovessero rendersi necessari.
Trascorsi 90 giorni l'amministrazione potrà procedere lo stesso. In
ogni caso il parere non sarà più vincolante. E dunque,
l'amministrazione potrà anche procedere in modo difforme dal parere,
se reso nei termini. La nuova disciplina non si applicherà ai
procedimenti in corso, per i quali i termini rimarranno lati e il
parere continuerà ad avere valore vincolante.
Sospensione cautelare anche dal
dirigente.
I provvedimenti che implicheranno la sospensione
cautelare dal servizio saranno irrogati dal direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale. In casi di particolare necessità e
urgenza il provvedimento potrà essere irrogato direttamente dal
dirigente scolastico. Ma se non sarà convalidato entro dieci giorni
dal direttore regionale, sarà revocato di diritto.
Trasferimento per incompatibilità.
Qualora le ragioni di urgenza del provvedimento disciplinare siano
dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente
scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario con le famiglie
degli alunni, il dirigente scolastico potrà disporre, in via
d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti interessati in compiti diversi
dall'insegnamento. Il provvedimento dovrà essere immediatamente
comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsi entro il
termine di 15 giorni dalla sua adozione, al direttore regionale.
Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intenderà
comunque revocato.
Tempo pieno.
Il decreto legge prevede, inoltre, la reintroduzione del tempo pieno,
con le 40 ore organizzate secondo le norme previgenti al decreto
59/2004: due docenti su due classi in luogo dei tre docenti su tre
classi nel tempo normale. In buona sostanza, dunque, va in soffitta il
modello adottato con la riforma Moratti, che prevedeva meno ore di
lezione e più ore di ricreazione e mensa. E ritorna il modello pre
riforma, organizzato dalle scuole in autonomia, con più ore di lezione
e attività, generalmente, con non più di un ora per la mensa.
Esami di terza media.
È stato reintrodotto, inoltre, il potere di ammissione o non
ammissione all'esame di licenza media da parte del consiglio di
classe. Con la precedente disciplina, infatti, l'ammissione agli esami
era obbligatoria