Prorogata la comunicazione di assunzione. di Giuseppe Cosimo Tolone La Tecnica della Scuola del 17/9/2007. Annullate anche le sanzioni comminate in precedenza per il mancato rispetto dei termini di comunicazione ai centri per l’impiego. Con l’entrata in vigore, il 7 settembre scorso, del decreto legge n. 147 recante disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico, sono state allentate le severe disposizioni sulle comunicazione delle assunzioni ai centri per l’impiego da parte delle istituzioni scolastiche. D’ora in avanti, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del citato decreto, i dirigenti scolastici potranno fornire dette comunicazioni fino a dieci giorni dalla stipula dei relativi contratti di lavoro. Ricordiamo che prima della novità in commento per le scuole, al pari degli altri datori di lavoro, vigeva il termine fissato dall’articolo 1, comma 1180 e seguenti della legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007). Il termine per inviare la comunicazione di assunzione scadeva alle ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro. Per inizio del rapporto di lavoro si intende la data da cui decorrono l’obbligo della prestazione lavorativa e l’obbligo della remunerazione, che normalmente si evince dal libro matricola. La comunicazione deve essere effettuata: “In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo…”. Per quanto attiene al “rapporto di lavoro subordinato” la formula comprende tutte le figure di lavoro dipendente, anche quelle che presentano caratteri di specialità rispetto alla disciplina del lavoro subordinato nell’impresa di cui all’art. 2094 cod.civ. Destinatario è l’ufficio del luogo di svolgimento della prestazione di lavoro. Il Ministero del Welfare in questo caso ha fornito più precise indicazioni per l’individuazione del servizio competente nei casi di comunicazioni relative a rapporti di lavoro di tipo autonomo o rapporti di lavoro che si svolgono in più sedi di lavoro. In questi casi, infatti, il criterio indicato dalla legge mal si adatta al tipo di rapporto, in quanto, in virtù della natura stessa della prestazione, il luogo di esecuzione dell’attività o non è indicato o è identificato in forma ampia e generica nel contratto individuale.
Il decreto legge, poi, annulla le sanzioni irrogate ai
Dirigenti scolastici che non si sono attenuti ai termini di
comunicazione previsti dalla previdente normativa. Risultano
abbastanza diffuse tali tipi di sanzioni a seguito di ispezioni degli
ispettori del lavoro. Sono state quindi valutate positivamente le
peculiarità del mondo scolastico, invocate oltre che
dall’amministrazione anche dalle numerose sigle sindacali. Basti
pensare alle numerose incombenze gravanti sulle scuole per assicurare
l’avvio dell’anno scolastico. |