A disciplinare il nuovo meccanismo di
finanziamento delle scuole primarie paritarie
Private, 10 alunni per classe da ItaliaOggi del 16/10/2007
Bastano dieci alunni per classe, ogni classe così costituita farà punteggio per accedere ai finanziamenti statali. A disciplinare il nuovo meccanismo di finanziamento delle scuole primarie paritarie è un dpr, un decreto della presidenza della repubblica, approvato, su proposta del ministro della pubblica istruzione, Beppe Fioroni, venerdì scorso dal consiglio dei ministri. Il dpr fa pulizia nell'ambito dell'universo delle scuole elementari paritarie e parificate, stabilendo i criteri di accesso alle risorse, in base a quanto previsto dalla legge n. 27/2006. La legge n. 1297 del 1928 prevedeva che le scuole elementari private potessero stipulare accordi con lo stato per l'erogazione, senza retta per gli iscritti, del servizio scolastico. In cambio di questo servizio, giudicato surrogativo rispetto a quello pubblico, ricevevano un contributo da parte dello stato.
Nessun c contributo, invece, per le scuole
paritarie in quanto tali, ovvero le scuole che in base alla legge
sulla parità erano state riconosciute dalla legge n. 62/2000 facente
parti del sistema pubblico dell'istruzione. Fino ad oggi, dunque,
convivevano scuole elementari paritarie e parificate. Con il dpr si
stabiliscono criteri nuovi per l'accesso alle convenzioni per le
paritarie in quanto tali, che daranno diritto al finanziamento
pubblico. L'istanza di convenzionamento deve essere presentata dal
gestore, che dovrà autocertificare la sussistenza dei requisiti
previsti dalla legge entro il 31 marzo di ogni anno. Entro trenta
giorni dall'avvio dell'anno scolastico, il gestore dichiarerà anche la
presenza di alunni con handicap e le ore di sostegno previste. Il
contributo annuo sarà assegnato alle paritarie che stipuleranno al
convenzione, avendo riguardo al numero di classi che abbiano almeno 10
alunni e le ore di sostegno. I controlli saranno svolti dal direttore
scolastico regionale. Ogni convenzione, salvo il venir meno della
parità ovvero il riscontro di gravi irregolarità, avrà la durata di 9
anni. |