Trasferimento d’ufficio dei dirigenti scolastici: da Tuttoscuola, 24/10/2007
La recente conversione in legge del decreto legge 147/2007 da parte del Senato ha portato una rilevante e contrastata novità relativa ai dirigenti scolastici. È stata infatti introdotta la previsione di trasferimento per incompatibilità ambientale del Dirigente Scolastico, determinando una nuova figura giuridica, il trasferimento, che, come hanno osservato anche i sindacati della scuola, non esiste per i Dirigenti dello Stato e non esiste conseguentemente nel Contratto dell’Area V della Dirigenza Scolastica. Secondo gli stessi sindacati "tale istituto è perciò inapplicabile ai Dirigenti Scolastici, che, al pari degli altri Dirigenti, ricevono incarichi, mutamento e revoca di incarichi. E tutto ciò è di già regolato dal D.L.vo 165/2001 e dal CCNL 11 aprile 2006 della Dirigenza Scolastica". FLC Cgil, CISL Scuola, Snals Confsal hanno denunciato la gravità della nuova norma, chiedendo un incontro al Ministro "per disattivare questo percorso non corretto e non applicabile per la Dirigenza Scolastica". L’Anp (Associazione nazionale presidi) aveva invece chiesto inutilmente un emendamento abrogativo in Senato.
Sembra improbabile che il ministro possa
disattivare una norma di legge e concordare con il sindacato una sua
tacita non applicazione. Solamente un intervento di disapplicazione
della nuova norma, mediante apposito contratto in sede Aran, potrebbe
risolvere il problema, applicando l’art. 2 del d.lvo 165/2001, secondo
cui "Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente
applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario." |