Scuola e Finanziaria 2008.

di Mario Piemontese da ReteScuole dell'1/10/2007

 

Il testo della legge Finanziaria 2008 pare non sia ancora definitivo. Rispetto alla prima bozza clandestina, molte cose sono cambiate. Le parti di seguito riportate sono state tratte dal testo pubblicato lunedì 1° ottobre su www.ilsole24ore.com.
La legge Finanziaria 2008 prevede anche un decreto fiscale collegato. Le parti di seguito riportate sono state tratte dal
testo, non dato come definitivo, pubblicato domenica 30 settembre su www.repubblica.it.
 

Finanziaria 2008

CAPO XI

MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA


(…….)

Art. 47
(Partiti politici – sicurezza edifici scolastici)

(....)

3.E' istituito un fondo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, destinato ad interventi di adeguamento strutturale ai fini della messa in sicurezza, anche antisismica, degli edifici del sistema scolastico, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. I predetti interventi sono attuati avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Commento
20 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici è una cifra ridicola

 

CAPO XVIII

MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 66
(Norme per il rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)


1 . Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, gradualmente nel triennio 2008/2010, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

Commento
L'intenzione è quella di ridurre il monte ore delle sperimentazioni per ridurre il numero di insegnanti. Non è chiaro poi cosa si intenda per "vigenti ordinamenti nazionali".


b)il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

Commento
Anche in questo caso il vincolo che si vuol porre è finalizzato a ridurre il numero di classi e di conseguenza di insegnanti.


c)il primo comma, secondo periodo, dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333, è così modificato "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331";

Commento
Nella versione modificata non è prevista l'autorizzazione del direttore scolastico regionale, quindi si vuole porre un ulteriore vincolo all'aumento del numero di classi


d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

Commento
Si allungano i tempi di realizzazione di 2 anni


Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del presente comma sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Commento
Secondo quanto pubblicato oggi 1° ottobre su
Repubblica i tagli del personale per quest'anno, nonostante la finanziaria 2007 ne prevedesse 43.000 per il 2007 più altri 4.000 per il 2008, sono stati 15.000. Questo non ha permesso di raggiungere economie di spesa pari a 448 milioni per il 2007, così come prevedeva la finanziaria dello scorso anno. La finanziaria 2007 prevede una clausola di salvaguardia se l'obiettivo non viene raggiunto. Visto che il fallimento, dal punto di vista del Governo, è stato completo, pare che la clausola di salvaguardia non valga più per il 2007, ma solo a partire dal 2008. Gli obiettivi di economie di spesa sono stati dunque modificati a partire da quello per il 2008. In termini di organici, secondo quanto riferito da Repubblica oggi, i lavoratori della scuola non tagliati nel 2007, dovranno esserlo nei prossimi 3 anni, con la media di 11.000 all'anno. Si sono resi conto al Governo di non essere riusciti a tagliare per non avere scelto gli strumenti adeguati. Quest'anno invece ci vogliono provare in modo ancora diverso rispetto allo scorso anno.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'a.s. 2008/09, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007.

Commento
Se il prossimo anno aumenteranno le classi, il numero di insegnanti di sostegno non potrà aumentare perché vincolato al calcolo relativo all'anno scolastico 2006/2007


Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni 2 alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, procede alla ripartizione a livello territoriale dei posti di sostegno complessivamente determinati con il decreto interministeriale di cui al presente comma, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili e di specializzazione e continuità didattica dei docenti.

La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivatati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Commento
L'intenzione è quella di aumentare l'organico di diritto, ma ....


Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonché la possibilità", alle parole: "particolarmente gravi", fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

.... eliminando la possibilità di attivare posti in deroga.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con il presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "20.000 unità" sono sostituite dalle parole "30.000 unità"

Commento
Il numero di assunzioni per il personale ATA previste per il triennio 2007- 2009 viene aumentato di 10.000 unità, a fronte però di almeno, se non più, 70.000 posti vacanti. La piaga del precariato non viene quindi minimamente sanata.


4. Con regolamento da emanare a sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari periodici, con conseguente eliminazione delle cause che determinano la formazione di situazioni di precariato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale scolastico e senza maggiori oneri per il sistema universitario. Fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni, vengono disciplinati:

a) i corsi di specializzazione universitari con una forte componente di tirocinio, dimensionati sulla base delle previsioni territoriali del fabbisogno di insegnanti nell'ambito della programmazione universitaria e delle relative compatibilità finanziarie;

b) le procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio;

c) i profili della valutazione degli esiti dell'attività didattica al termine della formazione in servizio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo, dal quale non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, sono abrogate le disposizioni, con esso incompatibili, di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

 


Art. 67
(Sperimentazione modello organizzativo
per la qualità dell'istruzione e l'efficienza della spesa)


1. Con atto di indirizzo del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

Commento
Si vuole avviare la sperimentazione di un modello organizzativo che produca risparmi


2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 contiene riferimenti relativi a:

a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale del 24 luglio 1998 n.331;

Commento
La sperimentazione potrà non rispettare le regole previste per la formazione delle classi, in altri termini le classi potranno essere più numerose.


b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le Regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti/studenti;

Commento
Si vuole ridurre il numero di insegnanti per abbassare il rapporto insegnanti/alunni.


d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

Commento
Si vuole procedere alla determinazione dell'organico attraverso previsioni di crescita o decrescita demografica.


e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;

g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

3. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e/o provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle Regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 1, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle Amministrazioni competenti.

L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Commento
Gli obiettivi di economie di spesa fissati dalla legge stessa per il periodo che va dal 2008 al 2011 devono essere rispettati,


5. L'Ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 3, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

6. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 5 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

7. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/11, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 4 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 2, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.

Commento
Dopo 3 anni la sperimentazione passa a ordinamento.


8. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 6 può trovare applicazione l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

Art. 68
(Alternanza scuola lavoro e attività di supporto)

1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento degli interventi relativi all'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il finanziamento previsto all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a euro 30 milioni, è iscritto in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, avente la seguente denominazione: "Interventi per l'alternanza scuola-lavoro", riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, fino ad un massimo del 15 per cento dell'importo è finalizzato: ai Servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

 


Decreto legge collegato alla Finanziaria 2008

Art. 12
(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione)

1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l'anno 2007. con decreto del Ministero dell'Istruzione sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.

2. La disposizione di cui all'art. 1, comma 621, lettera b), della legge finanziaria 2007, non si applica limitatamente all'anno 2007.

Commento
Il decreto legge prevede che la clausola di salvaguardia non valga per il 2007, ma quindi solo a partire dal 2008.


Di seguito altri articoli di sicuro interesse per i lavoratori della scuola il cui contratto è ormai scaduto da quasi 2 anni e per il cui rinnovo non sono stati stanziati fondi adeguati.


Finanziaria 2008

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

(…..)

Art. 123
(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009)

1.Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

2.In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del comparto Scuola è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

3.Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 150 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

4.In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

5.In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

6.Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 4 e 5, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente XXX milioni di euro e XX milioni di euro per le università ricompresi nel fondo di cui all'articolo XX (riferimento a norma relativa a specifico Fondo per incrementi retributivi del personale di ruolo delle università).

7.Le somme indicate ai commi 1, 2, 3 e 6 comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

8.Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

9.Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

10.Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 e 116 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11.Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

12.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

 


Decreto legge collegato alla Finanziaria 2008

Art. 15
(Rinnovi contrattuali 2006-2007 – autorizzazione di spesa)

1. Per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendi per i quali gli atti negoziati indicati ai successivi commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.

4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 1° dicembre 2007 siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.

5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.