Tempi stretti per fare reclamo contro le graduatorie di istituto in via di pubblicazione Docenti nella casbah dei ricorsi. Più difficile accedere ai documenti di chi è davanti in lista da ItaliaOggi del 30/10/2007
Ricorsi al buio per le graduatorie d'istituto
che sono state pubblicate in questi giorni in quasi tutte le scuole o
che stanno per esserlo. Le nuove norme sull'accesso agli atti
amministrativi impediscono ai docenti precari di prendere visione
celermente degli atti riguardanti i loro colleghi collocati in
posizione sottostante in graduatoria. E siccome per sporgere reclamo
il termine è fissato in dieci giorni dalla pubblicazione della
graduatoria, l'unico modo per tentare di indurre l'amministrazione a
rivedere le posizioni dei controinteressati è quello di presentare
ricorsi motivati in modo vago. Il tutto nella speranza che le scuole
procedano effettivamente alle rettifiche del caso. Sempre che ne
ricorrano i presupposti. A ciò si aggiungono le ulteriori limitazioni
che sono state introdotte dall'amministrazione centrale, che non
consentono più di accedere alle posizioni dei controinteressati
tramite l'inserimento del codice fiscale nell'apposita applicazione
via internet. Insomma è tutto un procedere a tentoni. E il risultato è
l'aumento esponenziale del clima di diffidenza e di sospetto che
aleggia comunque intorno a queste questioni. Quest'anno più degli anni
scorsi. Il rigetto si può impugnare
Il problema nasce da una previsione contenuta
nell'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 184/2006:
il regolamento di attuazione della legge 241 del 1990. In questo
articolo, infatti, è previsto l'obbligo, per l'amministrazione a cui
viene rivolta la richiesta di accesso, di notificare al
controinteressato la domanda di accesso. E quest'ultimo, se lo ritiene
opportuno, può opporvisi entro 10 giorni dalla notifica. Con il
risultato di allungare a dismisura i tempi per l'accesso che, a quel
punto, dipenderanno anche dalle successive azioni. Scade il termine
Resta il fatto che i tempi di queste azioni
legali sono molto più lunghi di quelli previsti per i reclami. E
dunque, se un docente decide di attendere l'esito delle azioni, perde
sicuramente la possibilità di far valere le relative informazioni per
cercare di indurre l'amministrazione a correggere gli eventuali errori
prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.Il termine per
il reclamo avverso le graduatorie provvisorie d'istituto, infatti, è
di soli dieci giorni.E quindi, se il docente dovesse decidere di
procedere ulteriormente, dovrebbe nuovamente intentare l'azione
giudiziale o, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente
della repubblica. Nel frattempo, infatti, la graduatoria sarà
diventata atto definitivo. E a quel punto il reclamo non servirà più a
nulla. Salvo che l'amministrazione, utilizzando il potere di
autotutela non dovesse decidere di accogliere eventuali ulteriori
reclami che, a quale punto, dovrebbero prendere la forma
dell'opposizione. Graduatorie inaccessibili
A complicare la possibilità di tutelare i propri
interessi, per i docenti precari, ci si mette anche la difficoltà
connessa al reperimento delle graduatorie d'istituto. Che non vengono
pubblicate sui siti degli uffici scolastici provinciali. E spesso
nemmeno sui siti delle istituzioni scolastiche. Ciò vuol dire che, per
accedervi, gli interessati devono recarsi materialmente presso le
scuole chiedendo di prenderne visione in formato cartaceo. Operazione,
questa, particolarmente disagevole. Specie se si pensa che nelle
scuole secondarie gli interessati hanno titolo ad essere inseriti
nelle graduatorie di 20 istituzioni scolastiche diverse. E possono
anche essere inseriti in più elenchi per ognuna delle istituzioni
scolastiche richieste. Via internet la posizione
L'unico servizio informativo offerto
dall'amministrazione è quello relativo all'accesso alla propria
posizione nelle varie graduatorie e al relativo punteggio. Insomma, si
può sapere in che posizione si è stati collocati e il punteggio
attribuito, ma non si può sapere nulla di chi si trova collocato
davanti o dietro all'interessato nelle relative graduatorie. Per
accedere al servizio bisogna andare su
sito e seguire le istruzioni. Al termine il sistema invia
all'interessato per posta elettronica un nome utente, che coincide con
il proprio codice fiscale, e una password. Quale giudice competente
Insomma un passo indietro rispetto al passato
per quanto riguarda la trasparenza che, in definitiva, si riflette
negativamente sulla possibilità di tutelare legittimamente i propri
interessi. E che però si traduce in una maggiore tutela dei dati
personali e dei dati sensibili. Si pensi per esempio alle questioni
relative all'handicap, che costituiscono il presupposto per le tutele
offerta dalla legge 104/92. Resta il fatto che minore trasparenza
significa anche impossibilità di accorgersi degli errori. E a coloro
che non si rassegnano non resta che il giudice. Con un'ulteriore
incognita. |