Il Senato ha abolito il silenzio-assenso dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 26/10/2007.
Questo l'emendamento con il sub-emendamento approvato nel corso della discussione sulla Finanziaria. All'emendamento 3.0.4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal 6º mese successivo alla pubblicazione della presente delle legge"». 3.0.4 LA COMMISSIONE Approvato con un subemendamento Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: «Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP) 1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 7 marzo, n. 45 (Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2007, n. 83), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1, possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione"».
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