Il nuovo regolamento doveva garantire sostituzioni sprint sulle cattedre vuote.
Ma non va così

Manca il supplente. E la classe resta scoperta.

da ItaliaOggi del 13/11/2007

 

Supplenze sprint, nessuna cattedra vuota per giorni e giorni, si era detto, quando pochi mesi fa è stato firmato, dal ministro della pubblica istruzione, Beppe Fioroni, il regolamento sulle sostituzioni dei docenti assenti. Sia per quanto riguarda il reperimento dei supplenti sia per quanto riguarda l'immediatezza della loro presa di servizio, i problemi, invece, non mancano. Il caso più eclatante è quello registrato nella provincia di Roma (si veda ItaliaOggi di martedì scorso), ma non è isolato. Tanto che non pochi genitori si chiedono perché i loro figli, quando si assenta un insegnante, devono ancora essere divisi tra le altre classi, con evidente pregiudizio del diritto allo studio. Tra esiguità di fondi e difficoltà di trovare supplenti, in alcune scuole passano anche giorni di completa inattività didattica per gli alunni, ai quali è assicurata la sola vigilanza.

Il nuovo regolamento ha previsto una specie di task-force di pronto intervento, costituito da insegnanti disposti ad accettare supplenze fino a dieci giorni e che è possibile assumere con precedenza assoluta rispetto agli altri iscritti nella graduatoria (art. 7, settimo comma, del dm 13 giugno 2007), e il decreto legge n. 147/2007 ha liberato la dotazione finanziaria delle scuole dagli ingenti costi per le supplenze dei docenti in maternità, ora a carico diretto del ministero del Tesoro. Ci sono dunque le regole e le risorse finanziarie per garantire la sostituzione di un insegnante fin dal primo giorno di assenza, eppure ciò continua a non verificarsi e la paradossale giustificazione è che non si trovano supplenti disponibili e le risorse scarseggiano, proprio gli inconvenienti cui il nuovo regolamento e il decreto legge intendono porre rimedio. Per non mandarli a casa o lasciarli abbandonati a se stessi, si dividono allora gli alunni tra le altre classi della scuola.

O non funzionano le nuove regole o la loro applicazione immediata è difficoltosa o, che è lo stesso, l'amministrazione è lenta nel recepirle, ma così si riducono ore di lezione, non si svolgono materie di studio, si comprime il diritto allo studio degli alunni, lamentano genitori e insegnanti.

Un'alternativa legittima al ricorso ai supplenti è rappresentata dalle sostituzioni orarie che gli insegnanti disponibili già di ruolo possono prestare nella classe di un collega assente, le cosiddette ore eccedenti retribuite attingendo alla dotazione finanziaria complessiva della scuola. Ogni insegnante, infatti, può prestare ore eccedenti l'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore settimanali (art. 3, decimo comma, del dpr n. 399/1988, tuttora vigente e applicabile a ogni ordine di scuola).

Un'ulteriore possibilità è data dall'utilizzazione nella scuola elementare delle compresenze (contemporanea presenza di due o più docenti nella stessa classe o gruppo), se il collegio dei docenti non ne ha programmato l'impiego in attività di arricchimento dell'offerta formativa o di recupero. In tali casi, il dirigente scolastico utilizza le ore così resesi disponibili per sostituire i docenti assenti fino a un massimo di cinque giorni (art. 26, quinto comma contratto in vigore).

Lo stesso piano dell'offerta formativa può contenere soluzioni progettuali per garantire la continuità dell'attività didattica nei periodi in cui i docenti titolari sono assenti e utilizzare le risorse del fondo dell'istituzione scolastica.

La pratica di dividere gli alunni tra le altre classi si deve, dunque, considerare estremo rimedio a una situazione di emergenza e non può in nessun caso essere assunta come fatto ricorrente e abituale di gestione delle sostituzioni.