Una sentenza della Corte europea può modificare la situazione italiana. Precari, anche gli scatti. I docenti supplenti matureranno l'anzianità da ItaliaOggi del 6/11/2007
Gli aumenti retributivi dovuti all'anzianità spettano anche ai precari. E i contratti collettivi e le leggi degli stati dell'Unione europea, che non rispettano questo principio, sono contrari al diritto comunitario. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con una sentenza depositata il 13 settembre scorso (C-307/05). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, afferma un principio che contrasta apertamente con l'ordinamento scolastico italiano, per quanto riguarda il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato. Nel nostro paese, infatti, non è prevista, per i precari, la possibilità di accedere alla progressione di carriera per anzianità, prevista invece per il personale di ruolo.
Si tratta in pratica dei cosiddetti scaloni
introdotti dal contratto del 1995, che prevedono aumenti di stipendio
all'atto della maturazione di periodi di anzianità di servizio: da 0 a
3 anni di servizio; da 4 a 9; da 10 a 15; da 16 a 21; da 22 a 28; da
29 a 35; da 36 a 40. Unica eccezione alla regola, i docenti precari di
religione. A seguito dell'entrata a regime delle norme che consentono
l'immissione in ruolo dei docenti di religione, infatti, è rimasta
inalterata la disciplina che prevede il diritto alla ricostruzione di
carriera per i docenti che maturano almeno quattro anni di servizio.
Ciò vuol dire che il docente precario di religione, se lavora per
quattro anni, anche su spezzoni, matura il diritto alla ricostruzione
di carriera come i docenti di ruolo. A patto che al quinto anno di
servizio sia in grado di vantare la titolarità di un incarico a orario
pieno. Questo trattamento si estende anche ai docenti precari che, al
quinto anno, vengano assunti su spezzoni da 12 a 17 ore per ragioni
strutturali nella scuola media e più di 12 ore nella scuola primaria
(si veda la circolare 26 luglio 90, n. 206). Per contro, il docente
precario che insegna sulle classi di concorso previste
dall'ordinamento scolastico statale, anche se lavora tutti gli anni,
non matura mai il diritto a passare alla classe stipendiale
successiva. Il caso dei docenti di religione, dunque, costituisce
un'eccezione che conferma la regola generale del divieto di accesso
agli scatti di anzianità. Che ora però comincia a barcollare. Il
principio sancito dalla Corte di giustizia europea, infatti, potrebbe
indurre gli interessati a presentare ricorso alla giurisdizione
italiana. E il giudice nazionale, in forza della pronuncia europea,
potrebbe rinviare alla Corte la soluzione di eventuali questioni
pregiudiziali riguardanti questa materia. E se i giudici europei
dovessero dichiarare la normativa italiana in aperto contrasto con
quella europea, l'amministrazione scolastica italiana potrebbe
trovarsi in serie difficoltà. |