Incarichi allungati ai supplenti.
La pubblicazione delle graduatorie degli aventi
diritto
non basterà più a mandare a casa i prof
Restano al loro posto se la sostituzione non supera i dieci giorni
di Antimo Di Geronimo da ItaliaOggi
del 6/11/2007
Proroghe automatiche degli incarichi brevi di
supplenza. Se durante una sostituzione, la graduatoria degli aventi
diritto dovesse essere pubblicata, il supplente comunque non va a casa
ma resta al suo posto purché l'incarico residuo non superi i dieci
giorni.
E in ogni caso non sarà licenziato fin quando il supplente chiamato
dalla nuova graduatoria non avrà firmato il contratto di sostituzione.
Insomma, la semplice pubblicazione della lista aggiornata non è di per
se più sufficiente a far cambiare il prof. Sono queste le novità più
importanti contenute in una di circolare sulle supplenze conferite
dalle graduatorie di circolo e d'istituto, emanata dal ministero della
pubblica istruzione il 31 ottobre scorso (prot.20893).
Supplenze annuali e fino al 30 giugno
Il dirigente scolastico, prima di licenziare il
supplente nominato sulla base delle vecchie graduatorie, dovrà
scorrere tutta la nuova graduatoria di I fascia. E se non riuscirà ad
individuare nessun aspirante disposto ad accettare la supplenza, dovrà
attendere la pubblicazione della seconda e della terza fascia.
Dopo avere scorso entrambi i nuovi elenchi, se nemmeno in quel caso
sarà possibile individuare un soggetto disposto ad accettare la
supplenza, dovrà procedere allo scorrimento delle graduatorie delle
scuole dei paesi vicini. Se nemmeno così riuscirà a trovare un
supplente, dovrà confermare il supplente già assunto, tratto dalle
vecchie graduatorie.
Supplenze brevi, quanto durano
La stessa procedura dovrà essere seguita per
l'individuazione del soggetto avente diritto all'eventuale incarico di
supplenza breve. Con una eccezione però. A questa operazione si darà
luogo esclusivamente per quelle supplenze che, al momento in cui la
scuola disporrà delle nuove graduatorie definitive, avranno un periodo
ulteriore di durata pari o superiore a 10 giorni. Se il periodo
risulterà inferiore, rimarrà in servizio il precedente supplente.
Il dietrofront dell'amministrazione
Resta il fatto che l'amministrazione scolastica
sembra avere preso atto della illegittimità della prassi in uso. Che
consiste nella risoluzione automatica del rapporto di lavoro all'atto
della pubblicazione delle nuove graduatorie.
In buona sostanza, l'orientamento dell'amministrazione fino a qualche
tempo fa risultava attestato sulla convinzione, che il diritto del
supplente alla conservazione del posto di lavoro non derivasse dal
contratto in sé, quanto invece dalla vigenza di un atto presupposto. E
cioè dalla vigenza della graduatoria.
In buona sostanza, dunque, l'amministrazione aveva automaticamente
declassato il diritto soggettivo del titolare del rapporto a diritto
affievolito.
Vale a dire, ad una situazione intermedia tra il diritto e l'interesse
legittimo. Salvo poi rendersi conto che il diritto del supplente a
restare in carica non può discendere dalla vigenza di un atto
amministrativo, quale è la graduatoria dalla quale è stato tratto.
Quanto, invece, dal termine contenuto nel contratto. Che non è
individuabile nella pubblicazione della nuova graduatoria, ma nella
nomina dell'avente diritto.
Cosa dicono le norme ...
Questi elementi peraltro rilevano dalla stessa
normativa pubblicistica.
Il termine «fino a nomina dell'avente diritto», infatti, è contenuto
nella Finanziaria del 1998 (articolo 40 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449). E quindi la prassi della risoluzione del rapporto di lavoro
all'atto della pubblicazione della nuova graduatoria, non solo collide
con la normativa privatistica che regola la vigenza dei contratti, ma
anche con la stessa norma di legge sussustante.
... e cosa dicono invece i tribunali
Tale è peraltro l'orientamento del tribunale di
Agrigento che, in una sentenza di qualche anno fa (Tribunale di
Agrigento, sentenza n.2260 del 15.10.2003) ha affermato che in assenza
di una clausola contrattuale che espressamente preveda la risoluzione
del rapporto di lavoro per collocazione nella nuova graduatoria
d'istituto in posizione non più utile alla nomina, è illegittimo,
secondo i principi generali in materia contrattuale, il licenziamento
del supplente nominato in base alla graduatoria d'istituto già
vigente.
La specificità del sostegno
Gli incarichi di supplenza sul sostegno dovranno
essere conferiti necessariamente agli aspiranti docenti muniti del
titolo di specializzazione.
Qualora gli elenchi del sostegno d'istituto dovessero esaurirsi, i
dirigenti procederanno allo scorrimento degli elenchi delle scuole dei
comuni vicini. Se nemmeno in questo modo dovessero riuscire ad
individuare un docente specializzato disposto ad accettare l'incarico,
dovranno procedere allo scorrimento delle graduatorie normali, avendo
cura di contattare in via prioritaria i docenti che hanno conseguito
il titolo di specializzazione oltre i termini della presentazione
delle domande, ma comunque entro il 30 ottobre. Questi docenti per far
valere il titolo conseguito tardivamente dovranno, però, darne
comunicazione alle scuole dove sono presenti in graduatoria entro il 3
dicembre.
Dopo quella data, se nella scuola non fosse stato possibile reperire
un supplente diplomato, il dirigente procederà a conferire l'incarico
a un insegnante individuato tramite lo scorrimento delle graduatorie
del posto comune, nella scuola primaria e dell'infanzia e, nelle
scuole secondarie, tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie
delle classi di concorso.