Nelle scuole stanno arrivando le prime sanzioni
per la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati connessi
all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.
Supplenti, sanzioni in arrivo.
da Italia Oggi
del 20/3/2007
Nelle scuole stanno arrivando le prime sanzioni
per la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati connessi
all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro:
scuole poco attente con i nuovi adempimenti previsti dalla Finanziaria
2007, e che hanno chiamato un supplente, si trovano ora a pagare multe
da 100 a 500 euro. In mancanza di una specifica deroga legislativa a
favore delle scuole, appare difficile che gli eventuali ricorsi
possano trovare soddisfazione. L'art. 9-bis, primo comma, del dl 1°
ottobre 1996 n. 510 (convertito con modificazioni nella legge 28
novembre 1996, n. 208) aveva assoggettato i datori di lavoro privati e
gli enti pubblici economici all'osservanza delle leggi vigenti in
materia di collocamento ordinario.
Il successivo comma 2, come modificato dall'art. 6 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, aveva previsto l'obbligo per il
datore di lavoro di comunicare alla competente sezione
circoscrizionale per l'impiego i dati relativi a ogni assunzione
effettuata. E ciò contestualmente all'assunzione o nel primo giorno
utile.
La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita dall'art. 19,
terzo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 per ogni
lavoratore interessato. L'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre
2006 n. 296 (Finanziaria 2007), ha sostituito il citato comma 2
dell'art. 9-bis dl 510/1966 con altri due commi (2 e 2-bis),
prevedendo la conferma delle pubbliche amministrazioni quali soggetti
attivi dell'obbligo di comunicazione; l'anticipazione dell'obbligo di
comunicazione al giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di
lavoro; l'ampliamento delle figure contrattuali, oggetto di
comunicazione; estensione dell'intera procedura anche ai tirocini di
formazione e di orientamento. In caso di urgenze connesse a esigenze
produttive, la comunicazione completa dei dati può avvenire entro
cinque giorni dall'assunzione. Tra le cause di forza maggiore che
esonerano dall'obbligo di comunicazione il giorno precedente l'inizio
del rapporto di lavoro e che le due circolari richiamate oltre citano
esplicitamente, sono certamente da includere le ´ipotesi di assunzione
non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la
propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso
dell'assenza (per esempio supplenti scolastici). La seconda delle due
circolari ritiene peraltro che sia possibile in via generale e
preventiva che il caso dei supplenti temporanei della scuola sia da
assumere sempre come fatto eccezionale.