Nelle scuole stanno arrivando le prime sanzioni
per la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

Supplenti, sanzioni in arrivo.

 da Italia Oggi del 20/3/2007

 

Nelle scuole stanno arrivando le prime sanzioni per la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro: scuole poco attente con i nuovi adempimenti previsti dalla Finanziaria 2007, e che hanno chiamato un supplente, si trovano ora a pagare multe da 100 a 500 euro. In mancanza di una specifica deroga legislativa a favore delle scuole, appare difficile che gli eventuali ricorsi possano trovare soddisfazione. L'art. 9-bis, primo comma, del dl 1° ottobre 1996 n. 510 (convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 208) aveva assoggettato i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici all'osservanza delle leggi vigenti in materia di collocamento ordinario.
Il successivo comma 2, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, aveva previsto l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego i dati relativi a ogni assunzione effettuata. E ciò contestualmente all'assunzione o nel primo giorno utile.

La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita dall'art. 19, terzo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato. L'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), ha sostituito il citato comma 2 dell'art. 9-bis dl 510/1966 con altri due commi (2 e 2-bis), prevedendo la conferma delle pubbliche amministrazioni quali soggetti attivi dell'obbligo di comunicazione; l'anticipazione dell'obbligo di comunicazione al giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro; l'ampliamento delle figure contrattuali, oggetto di comunicazione; estensione dell'intera procedura anche ai tirocini di formazione e di orientamento. In caso di urgenze connesse a esigenze produttive, la comunicazione completa dei dati può avvenire entro cinque giorni dall'assunzione. Tra le cause di forza maggiore che esonerano dall'obbligo di comunicazione il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro e che le due circolari richiamate oltre citano esplicitamente, sono certamente da includere le ´ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza (per esempio supplenti scolastici). La seconda delle due circolari ritiene peraltro che sia possibile in via generale e preventiva che il caso dei supplenti temporanei della scuola sia da assumere sempre come fatto eccezionale.