Sanzioni e difficoltà
per la comunicazione dei contratti di supplenza.
da
Tuttoscuola, 21/3/2007
Le segreterie delle scuole hanno l'obbligo di
comunicare immediatamente ai Centri per l'impiego i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati.
Lo prevede, come è noto, il comma 1180 della legge finanziaria che ha
incluso anche le scuole tra i soggetti obbligati a tale adempimento, a
pena di sanzioni.
La scuola si trova, però, in una condizione eccezionale ed unica nel
suo genere per la quantità e la frequenza dei contratti stipulati per
le nomine dei supplenti.
Da qui la richiesta sindacale di trovare una parziale deroga o una
diversa regolamentazione per assolvere all'obbligo.
A quanto sembra, però, le cose stanno precipitando, in attesa di
trovare soluzioni.
Sul territorio nazionale sono ormai frequenti, infatti, i casi di
ispettori del lavoro che sanzionano i dirigenti scolastici per il
mancato tempestivo adempimento.
Una norma finalizzata a combattere il lavoro nero in tutti i luoghi di
lavoro finisce così per colpire chi con simili situazioni non ha
proprio nulla a che fare.
I sindacati confederali della scuola, che già avevano richiesto un
incontro al ministero per affrontare la questione, hanno sollecitato
nuovamente l'amministrazione.