Sanzioni e difficoltà
per la comunicazione dei contratti di supplenza.

da Tuttoscuola, 21/3/2007

 

Le segreterie delle scuole hanno l'obbligo di comunicare immediatamente ai Centri per l'impiego i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati.

Lo prevede, come è noto, il comma 1180 della legge finanziaria che ha incluso anche le scuole tra i soggetti obbligati a tale adempimento, a pena di sanzioni.

La scuola si trova, però, in una condizione eccezionale ed unica nel suo genere per la quantità e la frequenza dei contratti stipulati per le nomine dei supplenti.

Da qui la richiesta sindacale di trovare una parziale deroga o una diversa regolamentazione per assolvere all'obbligo.

A quanto sembra, però, le cose stanno precipitando, in attesa di trovare soluzioni.

Sul territorio nazionale sono ormai frequenti, infatti, i casi di ispettori del lavoro che sanzionano i dirigenti scolastici per il mancato tempestivo adempimento.

Una norma finalizzata a combattere il lavoro nero in tutti i luoghi di lavoro finisce così per colpire chi con simili situazioni non ha proprio nulla a che fare.

I sindacati confederali della scuola, che già avevano richiesto un incontro al ministero per affrontare la questione, hanno sollecitato nuovamente l'amministrazione.