Modifiche aliquote irpef.
La Direzione Centrale Normativa e contenzioso
dell’Agenzia delle Entrate ha diramato la Circolare del 16 marzo 2007
n. 15 avente ad oggetto “Modifiche all'imposta sul reddito delle
persone fisiche”.
di Giuseppe Cosimo Tolone,
La Tecnica della Scuola del 21/3/2007
La circolare illustra le principali novità del
nuovo sistema di tassazione applicabile dal periodo d'imposta 2007,
che si incentrano sui seguenti punti: rimodulazione della curva delle
aliquote, sostituzione delle deduzioni per oneri di famiglia con un
sistema di detrazioni per carichi di famiglia decrescenti al crescere
del reddito complessivo del contribuente, previsione di specifiche
detrazioni in funzione dell'ammontare e della tipologia di reddito,
definizione di una nuova modalità di determinazione della base
imponibile dell'Irpef, eliminazione del contributo di solidarietà per
i redditi eccedenti 100.000 euro. Il nuovo articolo 3 del TUIR
stabilisce che la base imponibile e' determinata riducendo il reddito
complessivo degli oneri deducibili spettanti ai sensi dell'articolo
10. Nella precedente formulazione, la disposizione prevedeva la non
concorrenza alla formazione del reddito anche della deduzione per
assicurare la progressività dell'imposizione (così detta "no-tax
area") e delle deduzioni per oneri di famiglia. Poiché sono stati
abrogati sia la "no tax area" che le deduzioni per carichi familiari,
per determinare il reddito imponibile e' sufficiente sottrarre dal
reddito complessivo soltanto gli oneri deducibili, di cui all'art. 10
del Tuir, e il reddito derivante dall'abitazione principale. Secondo
il nuovo articolo 11 del Tuir, l'imposta lorda è determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito:
Scaglioni Aliquote %
a) fino a 15.000 euro 23%
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 27%
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 38%
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 41%
e) oltre 75.000 euro 43%
In considerazione della reintroduzione delle detrazioni oggettive e
delle detrazioni per carichi di famiglia l'imposta netta sarà
determinata sottraendo dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni. Altra rilevante modifica al meccanismo di
determinazione dell'Irpef è rappresentata dalla sostituzione delle
precedenti deduzioni per oneri di famiglia con le detrazioni
dall'imposta. In sostanza, per il riconoscimento degli oneri sostenuti
dal contribuente nell'interesse del proprio nucleo familiare, e'
ripristinato il sistema delle detrazioni da far valere sull'imposta
lorda. Si osserva che il nuovo art. 12 conferma i requisiti per essere
considerato familiare a carico. Infatti stabilisce che un soggetto per
essere considerato a carico di un altro deve possedere un reddito
complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili. Nel reddito complessivo vanno computate anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa
e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Circa le detrazioni per
coniuge è previsto per il coniuge a carico non legalmente ed
effettivamente separato, una detrazione teorica variabile da zero a
800 euro secondo tre diverse modalità di determinazione dell'importo
in concreto spettante, corrispondenti a tre classi di reddito. Per i
genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per
figli a carico è ripartita, in via normativa, nella misura del 50 per
cento ciascuno. Il criterio secondo cui la detrazione e' attribuita ai
genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi
in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l'intera
detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di
ammontare più elevato. Attraverso la previsione di tale accordo, il
legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa
dell'incapienza dell'imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo
familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per
i figli a carico. Per essere considerato familiare a carico deve
possedere un reddito complessivo, computando in esso anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa
e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili sostenuti dalla persona a
carico. Il predetto limite e' fissato con riferimento all'intero
periodo d'imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui
tale reddito si e' prodotto nel corso del periodo stesso. Inoltre,
viene confermato il principio per cui le detrazioni per carichi di
famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. I
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente cui si applicano le
detrazioni in commento sono i seguenti: compensi per l'attività libero
professionale intramuraria del personale dipendente dal servizio
sanitario nazionale; indennità, gettoni di presenza e altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni; indennità per cariche elettive;
rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle
aventi funzioni previdenziali; mance percepite dagli impiegati tecnici
delle case da gioco (croupiers); In particolare, i titolari dei
redditi suddetti possono fruire di una detrazione dall'imposta lorda,
non cumulabile con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente
o di pensione pari a: 1.104 euro se il reddito complessivo non supera
4.800 euro; 1.104 euro se il reddito complessivo e' superiore a 4.800
euro ma non a 55.000 euro. In questo caso, la detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. Vi sono
poi sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF.
In particolare i comuni, con regolamento possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione
nel sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una
soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali. L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel
quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio
dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. Il versamento
dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento. Per i redditi di
lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, l'introduzione dell'acconto ha reso necessario un
adeguamento degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta. Il
nuovo articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 360 del 1998
prevede che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi equiparati ed assimilati a quelli di lavoro dipendente
l'acconto dell'addizionale comunale dovuta e' determinato dai
sostituti d'imposta; il relativo importo e' trattenuto in un numero
massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo; il saldo
dell'addizionale comunale dovuta e' determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto in un
numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga
successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre; . in caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale
residua dovuta e' prelevata in unica soluzione; l'importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nel CUD. Le novità
introdotte in materia di addizionale comunale non riguardano la
disciplina dell'addizionale regionale la quale resta confermata. In
particolare per individuare la regione a favore della quale effettuare
il versamento dell'addizionale si deve fare riferimento al domicilio
fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre. Resta confermato
che per i redditi di lavoro dipendente il prelievo dell'addizionale
dovuta interviene nell'anno successivo a quello di riferimento in un
numero di rate compreso tra 11 e 9 a seconda del mese in cui sono
state effettuate le operazioni di conguaglio e non e' dovuto alcun
acconto. In caso di cessazione le addizionali sono trattenute in unica
soluzione. Per i titolari di redditi diversi da quelli di lavoro
dipendente e assimilati, il versamento dell'addizionale regionale e'
effettuato sempre in unica soluzione, con le modalità e nei termini
previsti per il versamento del saldo dell'Irpef, e non e' dovuto
acconto.