Indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti.

di Chiara Moimas da SAM Notizie, marzo 2007

 

Gli insegnanti non di ruolo sono obbligatoriamente assicurati contro la disoccupazione involontaria, questo al fine di assegnare un risarcimento in caso di mancanza di lavoro e licenziamento.

L’indennità di disoccupazione è di due tipi: “ordinaria” e “con requisiti ridotti”.

Per quanto riguarda quella con REQUISITI RIDOTTI, l’indennità giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media e viene corrisposta per un periodo non superiore a 156 giorni.

La domanda per ottenere il contributo di indennità di disoccupazione con requisiti “ridotti” va presentata all’INPS nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. Il modulo da compilare a carico del lavoratore è il DS 21 e quello a carico del datore di lavoro è il DL 86/88-bis

Per poter presentare tale domanda sono necessarie le seguenti condizioni:

1) anzianità assicurativa biennale;

2) il versamento di un contributo assicurativo della durata di una settimana, corrisposto prima del biennio precedente l’anno in cui viene presentata la domanda (ad es. se la domanda viene presentata nel 2007, il contributo deve risalire al 2004);

3) aver lavorato per almeno 78 giorni nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (ad es. se la domanda viene presentata nel 2007, il lavoro dev’essere stato svolto nel 2006). Sono dichiarabili i giorni lavorati in settori diversi ed anche i giorni di ferie, malattie, infortunio, maternità e festività purchè retribuiti;

4) cessazione del rapporto di lavoro non dovuta a dimissioni.