Conferimento incarichi consulenza. Con la direttiva n. 1/2007 il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione torna ad affrontare la problematica relativa a conferimento di incarichi di consulenza nell’ambito della P.A. Ciò alla luce anche delle recenti disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l’anno 2007. di Giuseppe Cosimo Tolone La Tecnica della Scuola del 30/3/2007
L’obiettivo perseguito è quello di verificare la legittimità e congruità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, anche ai dipendenti pubblici, al fine di giungere ad una razionalizzazione e verificare i costi. Occorre, inoltre, considerare l’insieme delle disposizioni in tema di presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di lavoro autonomo, nonché in tema di incarichi dirigenziali ad esterni all’amministrazione rispetto alle quali le amministrazioni debbono adottare criteri che garantiscano la coerenza delle scelte operate con le proprie esigenze organizzative nonché la loro imparzialità e trasparenza. La legge finanziaria per l’anno 2007, nei commi da 587 a 589 dell’articolo unico ha introdotto ulteriori obblighi di pubblicità, per tutte le pubbliche amministrazioni, relativamente alla loro partecipazione a consorzi, a società a parziale o totale partecipazione pubblica, stabilendo delle sanzioni puntuali per la violazione di tali obblighi. Il comma 593 prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, dei compensi e delle retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001, nonché dei consulenti, membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa. Da quanto premesso deriva che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – quindi anche le istituzioni scolastiche - debbono verificare i presupposti di legittimità degli incarichi da esse conferiti o conferiti da altri soggetti a propri dipendenti.
Le stesse amministrazioni debbono, inoltre,
ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicità anche tramite la
pubblicazione dei relativi dati sui propri siti istituzionali ed
adempiere a tutti gli doveri di comunicazione sanciti dalle vigenti
normative. |