Il Consiglio di stato licenzia, in seconda
battuta, Non serve abilitarsi per insegnare. Supplenze: è sufficiente il titolo di studio della disciplina Carlo Forte, ItaliaOggi, 22/5/2007
Via libera del Consiglio di stato al regolamento
sulle supplenze. L’ok dei giudici amministrativi, dopo che il
ministero ha corretto il testo seguendo le indicazioni degli stessi
giudici, è contenuto nel parere 775/2007. Un passo avanti, dunque,
verso la riapertura delle graduatorie di circolo e di istituto e la
fissazione dei termini di presentazione delle domande. Che sarà
disposta dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Dopo
di che i docenti precari potranno avere la possibilità di concorrere
anche per le supplenze che saranno attribuite dai dirigenti
scolastici. Tale beneficio è previsto non solo per i docenti che sono
in graduatoria ad esaurimento (prima fascia) ma anche per gli
abilitati non inseriti negli elenchi provinciali (II fascia) e per gli
aspiranti docenti che hanno il titolo di studio per insegnare la
disciplina, ma non hanno l’abilitazione.
L’amministrazione scolastica ha ribadito che le
ore eccedenti devono essere assegnate ai docenti interni in possesso
della relativa abilitazione. Senza specificare che tale adempimento
può essere effettuato solo dopo avere soddisfatto il diritto al
complemento o all’innalzamento dell’orario di cattedra dei supplenti.
Tale diritto, peraltro, rileva dall’articolo 37 del contratto di
lavoro. Che in quanto norma pattizia, prevale sulla norma di legge,
quale è la norma contenuta nel regolamento. Per lo meno secondo la
gerarchia delle fonti. Uno scontro frontale, dunque, tra fonti in
parte concorrenti che, in ogni caso, non mancherà di esporrei
dirigenti scolastici al rischio di responsabilità amministrative.
Resta il fatto che le disposizioni contrattuali derogano le norme
regolamentari, salvo che la legge non disponga espressamente il
contrario (si veda l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo
165/2001). E tale espressa previsione, nel caso del diritto al
completamento, non è contenuta in alcuna legge. Di qui la probabile
soccombenza in giudizio dell’amministrazione, qualora, tale diritto
venisse negato per dirottare eventuali ore ecce denti su docenti di
ruolo. Insomma, un errore evidente, che poteva essere evitato
prevedendo la salvezza dell’articolo 37 del contratto. Ma ormai non
c’è più tempo per le modifiche.
Paradossalmente il nuovo regolamento affronta il
problema del completamento disponendo il frazionamento della cattedra
per consentire tale diritto. In buona sostanza, dunque, il docente
precario, titolare di uno spezzone, qualora dovesse essere fatto
oggetto di una proposta di lavoro per una cattedra intera, potrà
chiedere che gliene venga assegnata solo una parte. In modo tale da
ottenere l’innalzamento dell’orario oppure il completamento. Dunque:
l’aumento delle ore, fino al completamento dell’orario di cattedra,
mediante l’assemblaggio tra lo spezzo ne di titolarità e un ulteriore
spezzone derivante dal frazionamento della cattedra offerta con
l’ulteriore proposta di lavoro. Tale previsione sembrerebbe collidere
con l’assegnazione ne degli spezzoni ai docenti di ruolo che, di
fatto, vanificherebbe il diritto al completamento. Ma tant’è. Nulla di
fatto per i completamenti tra province limitrofe. A questo proposito,
il ministero ha chiarito che l’eventuale contemporanea prestazione di
supplenze in due province creerebbe contrasti sul criterio di facile
raggiungibilità e pressioni sui dirigenti scolastici.
L’amministrazione, su richiesta del Consiglio di
stato, ha chiarito la questione della sanzioni. E’ prevista la
impossibilità di ottenere incarichi fino a due anni per chi rinuncia o
abbandona una supplenza. Ma è prevista una deroga in favore di chi si
licenzia per gravi motivi personali o familiari, che però devono
essere documentati. |