Stranieri in Italia.

Lo studio serve a restare.

Marco Gasparini  da ItaliaOggi del 31/7/2007

 

Permessi di soggiorno facilitati per gli studenti extra Ue che frequentano le università o partecipino a programmi di scambio e altre iniziative culturali. Queste le principali novità del dlgs approvato in via definitiva venerdì scorso dal governo per adeguare la disciplina della legge Bossi-Fini ai principi della direttiva 2004/114/Ce. Il provvedimento modifica in particolare l'art. 39 del testo unico sull'immigrazione (dlgs 286/1998) ed estende allo straniero titolare del permesso di soggiorno la facoltà di proseguire gli studi anche se decide di iscriversi a un corso di laurea diverso da quello richiesto al momento dell'ingresso. Il rinnovo del permesso è tuttavia soggetto alla preventiva autorizzazione dell'istituto universitario.

Ulteriori innovazioni anche per quanto riguarda la mobilità degli studenti tra i paesi appartenenti all'Unione. Il decreto, proposto dal ministro dell'interno, Giuliano Amato, prevede infatti una corsia preferenziale d'ingresso senza necessità di visto a favore dei cittadini entrati per ragioni di studio in un altro paese Ue e intenzionati a proseguire o ad integrare il percorso formativo sul territorio nazionale. Tale possibilità sarà tuttavia subordinata all'approvazione di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il paese di origine, e si applicherà anche nel caso in cui lo studente sia stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni in un altro paese dell'Unione.

Quest'ultima ipotesi la richiesta di permesso di soggiorno dovrà essere corredata da una documentazione dell'università di provenienza in cui si attesta che il programma di studi da svolgere nello stato di destinazione sia complementare rispetto a quello già effettuato.

La possibilità di richiedere il permesso di soggiorno sarà inoltre estesa ai maggiorenni che intendono frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica, ai minori di età non inferiore a 15 anni in presenza di adeguate forma di tutela e ai minori di età non inferiore a 14 anni che partecipino a programmi di scambio o di iniziative culturali approvate a livello ministeriale presso scuole statali paritarie e istituzioni accademiche.