Vincenzo Brancatisano

L'inchiesta di Brancatisano

Proteste contro i disabili e le altre categorie protette dalla legge.

Quanti riservisti nelle assunzioni in ruolo.

Devono risultare disoccupati ma lo sono anche se hanno lavorato

La protesta di una lettrice: «Non ci resta che tagliarci un dito»

da vincenzobrancatisano.it, 19/7/2007

 

Scoppia il caso insegnanti riservisti. La pubblicazione delle graduatorie a esaurimento ha messo in luce un gravissimo problema di trasparenza, ancora una volta fissato per legge e dunque legittimo, e tuttavia idoneo a fare storcere il naso a migliaia di docenti che non mandano giù la decisione di molti uffici scolastici provinciali di oscurare, nelle liste, la posizione di riserva detenuta da un numero sterminato di invalidi, malati veri e presunti tali, che hanno diritto di precedenza nell’assunzione, entro una quota importante, anche se sono indietro o addirittura in coda nelle varie graduatorie. Il problema, peraltro delicato, è stato affrontato più volte negli anni scorsi dal sito vincenzobrancatisano.it. Quest’anno le cose si complicano e la situazione s’inasprisce a causa del segreto di Stato imposto alle liste da (quasi) tutti gli uffici scolastici provinciali. L’individuazione delle cattedre e la pubblicazione dei dettagli relativi agli assegnatari hanno peraltro rivelato come una quantità enorme di posti saranno assegnati alle categorie protette. Tra le quali ci sono non solo gli invalidi ma anche figli di vittime del terrorismo e di invalidi per servizio e altre categorie di persone che avrebbero difficoltà a trovare un posto di lavoro non perché menomate ma per motivi diversi, sui quali ci permettiamo di sollevare qualche perplessità. Qualcuno, vistosi scavalcato da un figlio di una vittima del terrorismo (o magari vittima di una strage di Stato), si chiede con sarcasmo se per caso non sia lui la vera vittima del terrorismo. Per ottenere la nomina privilegiata (il 50 per cento dei posti tocca a loro), i riservisti devono risultare disoccupati al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ingresso in graduatoria. Il requisito della disoccupazione non c’è sempre stato, ma molti hanno ugualmente dichiarato negli anni scorsi di essere disoccupati, al momento dell’assunzione annuale o a tempo indeterminato, e per questo sono in corso alcune inchieste giudiziarie anche se siamo sicuri che non si arriverà a nulla. Peraltro i sindacati della scuola si sono sempre schierati a favore delle categorie protette, come è giusto che sia, ma hanno mai condotto una seria indagine per verificare le cause di quella che una nostra lettrice, di cui pubblichiamo di seguito un intervento, definisce una pandemia? E’ interessante notare come la Corte Costituzionale (vedi la sentenza pubblicata in questa pagina) sia intervenuta pesantemente sulla questione riservisti dichiarando illegittima la normativa di favore che agevolava non solo l’assunzione ma anche la progressione della carriera del riservista. “La legge ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la carriera – sancisce la Consulta –  produce una irragionevole compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito, a danno dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione”. E ancora: “L’equilibrio tra i due interessi pubblici, quello che riguarda l’eguaglianza e il buon andamento degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili, è stabilito dall'art. 38 Cost., che consente di derogare al primo solo per favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, non la loro progressione, una volta entrati”. Come dire: non allarghiamoci troppo. Il requisito dello stato di disoccupazione non è chiaro a tutti, men che meno a molti uffici scolastici e a molti interessati e controinteressati. Tanto è vero che il Ministero della pubblica Istruzione proprio nei giorni scorsi è stato costretto a emanare una Circolare che leggerete in questa pagina. Tuttavia, molti precari riservisti, poco prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di inserimento o di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, hanno dato le dimissioni da scuola in modo da poter risultare disoccupati al momento buono, cioè tra pochi giorni. Ma non era necessario ricorrere a questi mezzi poiché, secondo le nuovissime disposizioni in materia, lo stato di disoccupazione, come si può evincere da un documento del Centro per l’impiego di Modena, non è incompatibile con lo stato di occupazione. Cioè si può essere disoccupati anche se si lavora. Purchè non si superi, entro l’anno, e in via presuntiva, il tetto di un reddito prestabilito. Si legge nel documento, riportato integralmente in questa pagina, che «ha diritto ad essere riconosciuto come disoccupato anche chi, pur lavorando, percepisce un reddito da lavoro non superiore, per l’anno 2007, a € 10.845,66 lordi per le persone con disabilità. Per gli appartenenti  alle altre categorie protette il limite è fissato in  € 8000 lordi per il lavoro dipendente ed € 4.800 lordi per il lavoro autonomo». Come si vede, è facile stare entro questa cifra, basta licenziarsi per tempo. E si tenga pure presente che nessuna sanzione risulta praticabile poiché di reddito presunto si tratta, per cui si fa sempre in tempo a dire che ci si è sbagliati in buona fede a dichiarare un reddito, presunto, inferiore alla fatidica cifra. Ci permettiamo una seconda perplessità e cioè ci chiediamo (si fa per dire, visto che abbiamo chiesto un parere anche a un Centro per l’impiego) se sia corretto considerare disoccupati coloro che si dimettono volontariamente da un impiego con l’obiettivo neanche tanto velato di risultare disoccupati ai fini di un’assunzione. Si tenga conto che l’indennità di disoccupazione non spetta a coloro che siano disoccupati dopo una dimissione volontaria: «Sappiamo che è una contraddizione, però è così», ci è stato risposto.  

 

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«E’ scoppiata una pandemia»

Di Barbara Cuoco

«Gentile Dott. Brancatisano,

Ho letto gli ultimi suoi inserimenti su questa fatidica montagna. Che dire, forse finalmente questa annosa questione è finita e ci auguriamo che non se riparli più. Ma un'altra questione vorrei porre alla sua attenzione e di quanti come me, e come tanti altri, sono costretti a subirne le conseguenze passivamente. Parlo dei riservisti. Lei non immagina quanti riservisti siano spuntati quest’anno nelle graduatorie di tutta Italia. Alla notizia delle 150.000 immissioni in tre anni è scoppiata una epidemia di invalidità. Da anni  i riservistisi erano esauriti nelle graduatorie perchè tutti avevano ottenuto quel che volevano. Quest'anno c’è stata una vera pandemia. Noi poveri insegnanti precari e per giunta sani, ci chiediamo dove sia attualmente questa epidemia e soprattutto come sia possibile farsi contagiare! Se fino a ieri l'Italia era un paese di anziani da oggi è anche un paese di invalidi. Quindi a noi precari sani non resta che farci tagliare un dito o due o magari delinquere, perchè, forse, solo così avremo diritto all'inserimento in società. Mi chiedo se qualcuno mai avrà il coraggio di verificare se davvero tutti questi invalidi siano effettivamente tali o se invece abbiano solo trovato il canale giusto per fregare le persone oneste! Non è possibile che una persona che ha lavorato onestamente per tanti anni si veda soffiare l’agognato ruolo da qualcuno che all'improvviso si è accorto di avere la scoliosi o l’otite. Le sarei grata se volesse pubblicare questo mio sfogo. Sono certa che tanti come me si faranno avanti e forse riusciremo a smascherare questo popolo di neo “sciancati”.»

Barbara Cuoco 

 

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Ministero della pubblica Istruzione

Oggetto: Assunzioni di personale scolastico sui posti riservati di cui alla legge 68/1999 - a.s. 2007/2008.

 

In relazione a quesiti pervenuti in merito alle assunzioni sui posti riservati di cui alla legge in oggetto, premesso che i requisiti per usufruire del beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e, relativamente alla procedura delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, secondo quanto previsto all'art.1, comma 8 del D.D.G.16 marzo 2007, si precisa, a seguito di ulteriori approfondimenti svolti sulla questione, che il beneficio non può essere accordato al personale titolare di contratto a tempo indeterminato nel comparto Scuola.

 Quanto sopra, anche alla luce della sentenza n.190/2006, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8-bis del d.l. 136/04, convertito dalla legge 186/04 , nella parte in cui stabilisce che le riserve di posti previste dalla legge 68/99 si applicano alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici.

 Nella sentenza in questione viene affermato il principio secondo cui la tutela che viene assicurata ai disabili tramite le quote, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, deve riguardare solo i disoccupati ed è volta a facilitare il reperimento della loro prima occupazione e non ad agevolarne la carriera una volta entrati in servizio.

 Ciò premesso, le SS.LL. vorranno applicare con particolare attenzione le presenti istruzioni nel corso delle operazioni di assunzione di personale scolastico per la copertura dei contingenti autorizzati per il prossimo a.s.

 

 IL DIRETTORE GENERALE

 f.to GIUSEPPE FIORI

 

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Cosa ne pensa il sindacato?

 Da un documento di Cgil, Cisl e Uil

23 luglio 2004 - CGIL

Durante l'incontro del 6.7.2004, la Flc Cgil insieme agli altri sindacati scuola, aveva chiesto al Miur chiarimenti sull'applicabilità della legge 68/99 (diritto al lavoro dei disabili e loro congiunti) in vista delle prossime assunzioni.

Questa esigenza, era nata dalla necessità di chiarire, le condizioni di applicabilità della legge 68/99 durante le procedure concorsuali.

Sono passati 15 giorni ma l'impegno non è stato mantenuto!

Con la lettera unitaria, di cui pubblichiamo il testo, si sollecita l'incontro e si ribadisce la posizione del sindacato: il personale non è tenuto a presentare lo stato di disoccupazione né al momento del suo inserimento in graduatoria né al momento dell'assunzione.

Roma, 22 luglio 2004

 

Testo della lettera

Le scriventi Segreterie Nazionali dei sindacati scuola CGIL,CISL e UIL, intendono denunciare l’orientamento gravemente discriminante che si sta attuando, nel corso delle procedure per il rinnovo delle graduatorie permanenti, nei confronti degli aspiranti appartenenti alle categorie protette i quali, alla luce delle disposizioni dettate (in particolare di quanto indicato nei modelli 1 e 2 per la presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e inserimento riguardanti le graduatorie di terza fascia), sarebbero impossibilitati a far valere i titoli di riserva nelle assunzioni da pubblico concorso.

Nelle pagine, rispettivamente, 9 e 6 dei predetti modelli, infatti, si richiede di dichiarare di avere diritto «in quanto disoccupato/a» alla riserva dei posti in virtù dei titoli posseduti, precisando, nel modello 1, che lo stato di disoccupazione doveva essere stato posseduto all’atto della prima inclusione in graduatoria permanente o all’atto dell’aggiornamento.

Si è, quindi, ritenuto che i soggetti disabili, ai fini della fruizione dei benefici ad essi garantiti dalla legge 68/1999, debbano trovarsi in stato di disoccupazione con la conseguente iscrizione alle liste speciali esistenti presso le direzioni regionali del lavoro all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie permanenti, senza tenere conto di quanto disposto in particolare dell’articolo 16, comma 2, della predetta legge che dispone quanto segue: «i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso»

L’errata interpretazione di tale norma rischia ora di ledere i diritti di coloro che appartengono alle categorie tutelate dalla citata legge, nonché di provocare gravi ripercussioni sulle procedure di assunzione sia del personale docente che del personale ATA, nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto ad essere nominato in via privilegiata a chi sia titolare del diritto all’assunzione obbligatoria.

Infatti la diversa e restrittiva interpretazione della nuova normativa in materia di tutela in materia di lavoro delle persone disabili adottata dal MIUR determina, come evidenziato, una situazione gravemente lesiva – e discriminatoria – nei confronti di coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge (inabilità di grado superiore al 45%), non potrebbero farli valere nella procedura concorsuale in quanto risulta sostanzialmente impossibile che i disabili iscritti o che aspirino ad essere iscritti nelle graduatorie permanenti possiedano – a causa dei contratti di natura precaria che stipulano nel corso dell’anno scolastico – i requisiti per l’iscrizione nelle liste speciali, soggetta tra l’altro, in virtù di quanto disposto dal 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, ad ulteriori restrizioni di natura economica, venendo meno l’iscrizione in presenza di redditi comunque superiori a 7500 euro annui.

Da un’attenta lettura della disposizione, coordinata a quanto contenuto nell’articolo 3 della medesima legge, si evince chiaramente quanto segue:

i disabili hanno titolo ad essere assunti obbligatoriamente a copertura delle vacanze di posti esistente nella quota provinciale ad essi riservata (7% dell’organico). Per fruire di tale riserva devono essere iscritti alle liste speciali, e quindi essere in stato di disoccupazione;

qualora l’assunzione avvenga mediante pubblico concorso (e le graduatorie permanenti costituiscono pubblico concorso, sia pure per soli titoli) i disabili che abbiano partecipato alle procedure concorsuali e abbiano conseguito l’idoneità hanno titolo all’assunzione privilegiata anche se non versino in stato di disoccupazione. La legge quindi fa discendere il diritto esclusivamente dalla qualità di soggetto in stato di disabilità;

Dal quadro delineato appare evidente che esistono due diverse posizioni, all’interno della medesima procedura concorsuale, rispetto ai concorrenti in situazione di disabilità:

quella dei concorrenti che, essendo in stato di disoccupazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, hanno titolo ad essere assunti sui posti riservati;

quella dei concorrenti che, non versando in tale stato all’atto della presentazione della domanda, hanno comunque titolo ad essere assunti, una volta conseguita l’idoneità, qualora vi siano ancora carenze nella copertura della quota d’obbligo, e quindi anche oltre il numero dei posti riservati nel concorso alla categoria dei disabili (v. a questo proposito la chiarissima indicazione contenuta nel sito superabile.inail.it, ove si precisano le condizioni di applicazione dell’articolo 16).

E’ quindi di tutta evidenza che coloro che appartengano alla categoria dei disabili, siano o meno disoccupati all’atto della scadenza dei termini , devono poter evidenziare all’atto della presentazione della domanda la loro condizione per poter in ogni caso accedere, o direttamente alla quota riservata (che, non lo dimentichiamo, non può superare il 50% dei posti destinati alle assunzioni) o alle eventuali carenze della quota d’obbligo, anche oltre il numero dei posti riservati.

Non vi è pertanto dubbio che ritenere applicabile astrattamente alle procedure concorsuali un principio – quello del possesso del requisito della disoccupazione all’atto della presentazione della domanda, tra l’altro neppure richiesto dal citato articolo 16 della legge 68/1999 – legato alla diversa regolamentazione della materia contenuta nell’ormai abrogata legge 482/1968, è chiaramente discriminante nei confronti di coloro che, in possesso dei richiesti requisiti di inabilità, chiedano l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, impedendo loro in sostanza permanentemente la possibilità di far valere i loro titoli, tantopiù in presenza di quanto disposto dalla legge 68. Concretamente, per proporre un esempio attuale, aver previsto l’applicazione delle riserve di posti nel concorso riservato per l’accesso ai nuovi ruoli degli insegnanti di religione risulta assolutamente inutile: i partecipanti a tale procedura concorsuale, infatti, essendo in pratica tutti occupati in incarichi di insegnamento ininterrotti, non potranno assolutamente far valere il diritto garantito loro dalla legge.

In conclusione, nel settore scolastico è sostanzialmente impossibile – quantomeno nelle procedure per soli titoli – far valere il requisito della disoccupazione al momento della presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso, ampliando così il carattere discriminante dell’interpretazione adottata dal momento che soltanto coloro che sono collocati agli ultimi posti nelle graduatorie permanenti e che siano in possesso dei requisiti di inabilità, potranno far valere – con evidente violazione dei principi che regolamentano le procedure concorsuali – un’eventuale diritto alla riserva di posti.

Le scriventi Segreterie NazionalI, pertanto, chiedono a codesta Amministrazione di porre sollecitamente rimedio ad una situazione che mette in discussione un diritto sancito da una legge dello Stato.

Si sollecita comunque nuovamente un confronto nel merito della questione esposta, in tempi compatibili con l’effettuazione delle prossime operazioni di assunzione a tempo indeterminato.

  

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Come si diventa disoccupati?

Il documento del Centro per l’ìmpiego di Modena

Possono iscriversi nelle liste speciali previste dalla legge 68/99 le persone disabili ed appartenenti alle altre categorie protette (orfani, coniugi superstiti di deceduti per lavoro, guerra o servizio o in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di grandi invalidi per causa di guerra, servizio o lavoro, profughi italiani rimpatriati, vittime del terrorismo) che risultino disoccupate, e che cerchino un’occupazione adeguata alle proprie competenze e potenzialità lavorative, è utile che ricordino le seguenti regole.

COME ACQUISIRE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione è riconosciuto esclusivamente a chi, privo di lavoro, si presenta al Centro per l’Impiego competente per domicilio e dichiara (utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio) l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, oltre all’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta.

Ha diritto ad essere riconosciuto come disoccupato anche chi, pur lavorando, percepisce un reddito da lavoro non superiore, per l’anno 2007, a € 10.845,66 lordi per le persone con disabilità. Per gli appartenenti  alle altre categorie protette il limite è fissato in  € 8000 lordi per il lavoro dipendente ed € 4.800 lordi per il lavoro autonomo.

E’ pertanto indispensabile rendere la dichiarazione di immediata disponibilità per iscriversi negli elenchi previsti dalla legge 68/99.

 

ANZIANITA’ DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità e la relativa anzianità si calcola in mesi commerciali. L’eventuale anzianità di disoccupazione maturata con la precedente normativa è riconosciuta a coloro che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità entro il 30/12/03.

L’anzianità di iscrizione nelle liste delle categorie protette decorre dalla data di iscrizione in tali elenchi.

Le persone con disabilità possono scegliere:

1. tra il percorso previsto esclusivamente per loro, successivamente definito circuito L 68;

2. quello previsto dal Decreto Legislativo 181/2000 per la generalità dei cittadini, successivamente definito circuito D 181;

3. entrambi

 

CIRCUITO L 68

Se si sceglie questo percorso, l’ufficio Collocamento disabili promuove l’inserimento nel mondo del lavoro anche con l’aiuto di servizi di sostegno.

Sono possibili assunzioni incentivate, tirocini formativi per acquisire nuove competenze e formazione professionale per riqualificarsi.

In questo caso la condizione di “disoccupato” (e conseguentemente l’anzianità di disoccupazione):

a. si perde nel caso si superi il limite di reddito fissato, per l’anno 2007, per le persone con disabilità in € 10.845,66  lordi per le persone con disabilità  e per gli appartenenti alle altre categorie protette in € 8000 lordi per il lavoro dipendente ed € 4.800 lordi per il lavoro autonomo

b. si sospende (quindi non si perde, ma non aumenta né diminuisce) nel caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (interinale) di durata inferiore a otto mesi (quattro se giovani (*)). Se il reddito da lavoro non supera i limiti di cui al punto precedente, prevale la regola della conservazione

Nel caso in cui, per due volte consecutive, non si risponda alla convocazione oppure si rifiuti un posto di lavoro offerto e corrispondente ai requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all’atto dell’iscrizione o reiscrizione, si viene cancellati dalle liste del collocamento mirato per sei mesi e decade il diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria.

 

CIRCUITO D 181

Se si sceglie questo percorso, il centro per l’impiego potrà convocare per colloqui di orientamento, proposte di inserimento lavorativo, di formazione e/o riqualificazione professionale, ed altre misure che favoriscano l’integrazione professionale.

In tal caso la condizione di ”disoccupato” e la relativa anzianità, oltre che nelle condizioni sopradescritte:

a. si perde se non ci si presenta, salvo i casi di giustificato motivo (malattia, infortunio, servizio di leva, stato di gravidanza nei periodi di astensione obbligatoria, casi di limitazione per legge della mobilità personale), alle convocazioni del Centro per l’Impiego. In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione per i successivi due mesi;

b. si perde se si rifiuta, senza giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro, idonea alle condizioni personali della persona con disabilità disoccupata, a tempo pieno ed indeterminato o determinato con durata superiore a otto mesi (quattro se giovani (*)). In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione per i successivi quattro mesi. Non si perde se il luogo di lavoro dista più di 50 km dal domicilio (o più di 15 km se non è raggiungibile con mezzi pubblici) ovvero è raggiungibile in un tempo superiore all’ora utilizzando i mezzi di trasporto pubblici;

c. si conserva rispettando gli impegni assunti con il Centro per l’impiego.
 

Le persone disabili, iscritte negli elenchi della legge 68/99, che intendono partecipare alla “chiamata sui presenti” per partecipare agli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni, non sono obbligate a scegliere anche il circuito D 181.

Si precisa inoltre che:

-  per congrua offerta di lavoro si intende quella idonea alle condizioni personali del privo di lavoro;

-  lo stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali (cioè mesi di 30 giorni) e non più in giorni. I periodi fino a 15 giorni all’interno di un unico mese non si contano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero (per es. se in un mese lavoro 15 giorni o meno di 15 giorni,  maturo tutto il mese di disoccupazione. Se invece lavoro 16 o più giorni, l’intero mese non sarà calcolato ai fini dell’anzianità di disoccupazione).

 

 

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CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 190 ANNO 2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6 ottobre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, su ricorso proposto da Grappa Rosa ed altri contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altri, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Grappa Rosa ed altri, di Ruggeri Marcello, Bianco Clara Carmela e Quaranta Adele, di Campa Marino, Calò Fernando e Albanese Luigi Antonio;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La disposizione impugnata stabilisce che le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), si applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici (art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

Dinanzi al Tribunale pende il giudizio promosso da alcuni docenti – inseriti nella graduatoria provinciale “B” di Lecce relativa agli incarichi annuali di dirigenza scolastica per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2005/2006 – per l'annullamento, previa sospensiva, della graduatoria nella parte in cui è riconosciuto ai concorrenti, mediante l'annotazione accanto al loro nominativo delle sigle “N” (Invalido civile) ed “M” (Orfano o vedovo di guerra, per servizio o per lavoro), il diritto alla riserva dei posti in applicazione dell'art. 8-bis suddetto.

Il giudice premette che i ricorrenti, asserendo di essere pregiudicati dal riconoscimento della riserva ai concorrenti che occupavano un posto deteriore in graduatoria, avevano chiesto l'annullamento della graduatoria per violazione dell'art. 8-bis, interpretando la norma nel senso che essa presuppone la disoccupazione dei soggetti facenti parte delle categorie protette, con conseguente inapplicabilità ai docenti di ruolo della pubblica istruzione. Subordinatamente, avevano eccepito l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo per l'ipotesi che venisse interpretato nel senso di ammettere alla riserva i soggetti privi del requisito della disoccupazione.

1.1. – Sospesa la graduatoria sino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il giudice remittente, nel soffermarsi sulla rilevanza, argomenta in ordine all'interpretazione ritenuta più plausibile sia della legge n. 68 del 1999 che della norma impugnata.

Il primo presupposto interpretativo è che le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione, anche dopo la legge n. 68 del 1999. Il problema sorge, per le assunzioni tramite procedure selettive, dal rapporto tra l'art. 7, comma 2, contenente il rinvio all'art. 8, comma 2, e l'art. 16, comma 2, della suddetta legge del 1999. Secondo il remittente, l'apparente antinomia è risolta ritenendo che l'art. 16 non consente il superamento dello stato di disoccupazione, ma si limita a «facultizzare l'Amministrazione ad assumere i disabili che ne abbiano diritto per merito di graduatoria», anche a prescindere dallo stato di disoccupazione e anche in esubero rispetto ai posti ad essi riservati nel concorso, per assolvere all'onere delle assunzioni obbligatorie. A sostegno richiama la giurisprudenza che perviene alla stessa conclusione, pur con argomentazioni diverse. Dà conto, poi, dell'opposto e non condiviso indirizzo giurisprudenziale che, sulla base del suddetto art. 16, ha ritenuto superato il necessario presupposto della disoccupazione per l'operatività delle quote di riserva.

Il secondo presupposto interpretativo è che l'art. 8-bis si riferisce necessariamente al personale già occupato, così introducendo una deroga al corretto principio secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione, anche dopo la legge n. 68 del 1999.

Il remittente conclude che la causa non può essere definita indipendentemente dalla questione di costituzionalità.

1.2. – In ordine alla non manifesta infondatezza, il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di assunzioni privilegiate nell'impiego pubblico, secondo la quale la tutela delle categorie protette, accordata consentendo un più agevole reperimento di un'occupazione, andrebbe ragionevolmente contemperata con l'interesse, di pari rango costituzionale, a che la pubblica amministrazione possa disporre di strumenti di selezione volti alla provvista di impiegati idonei allo svolgimento delle funzioni. D'altra parte, aggiunge il Tribunale amministrativo regionale, nella Costituzione non è rinvenibile una tutela delle categorie protette estesa dall'ingresso nel mondo del lavoro allo sviluppo di carriera, prescindendo dall'interesse di altri soggetti presenti o aspiranti ad entrarvi, oltre che dall'interesse dell'amministrazione. L'art. 38 Cost. si limita a stabilire che «gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale» e non attribuisce un diritto incondizionato a posizioni di favore nell'ambito dei percorsi professionali. La stessa legge n. 68 del 1999 non disciplina istituti volti a favorire lo sviluppo di carriera dei soggetti svantaggiati. Comunque, non appare conforme a Costituzione una previsione che, muovendo dall'intento di favorire tale sviluppo, sacrifichi irragionevolmente e ingiustificatamente le posizioni di soggetti meritevoli di tutela all'interno dell'impiego pubblico e l'interesse della stessa amministrazione pubblica.

Pertanto, l'art. 8-bis, nel consentire ai docenti svantaggiati, ai sensi della legge n. 68 del 1999, di fruire delle quote di riserva nelle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici e il conferimento degli incarichi annuali di presidenza, in tal modo prescindendo dallo stato di disoccupazione, contrasta con molteplici parametri costituzionali. Con l'art. 3 Cost., atteso che il riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette comprimerebbe posizioni giuridiche professionali consolidate in capo ad altri soggetti, come nel caso di specie i controinteressati. Con l'art. 4 Cost., per gli stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le condizioni idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro, mentre la norma censurata violerebbe il diritto al lavoro di coloro che perdono il posto. Con l'art. 38, terzo comma, Cost., atteso che la norma impugnata, non limitandosi a favorire l'avviamento professionale, ma promuovendo indiscriminatamente lo sviluppo di carriera, supererebbe gli adeguati livelli di tutela imposti dal rispetto dei canoni di solidarietà che devono ispirare la legislazione sociale, specialmente in materia di impiego pubblico. Con l'art. 97 Cost., violando i canoni di buon andamento e imparzialità, mediante la compressione dell'esigenza della pubblica amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni di responsabilità, in tal modo travalicando il quantum di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli artt. 3, 4, e 38 Cost.

 

2. – I ricorrenti del giudizio principale si sono costituiti fuori termine.

 

3. – Sono intervenuti i convenuti in altri analoghi processi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Lecce, relativi alle graduatorie delle Province di Brindisi e di Taranto, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, per difetto di giurisdizione del giudice a quo e, in via gradata, l'infondatezza della questione di costituzionalità.

 

4. – In prossimità della data fissata per la camera di consiglio, hanno presentato memorie sia i ricorrenti costituiti tardivamente che i terzi intervenuti.

 

5. – Inoltre, fuori termine, sono intervenuti altri terzi, essendo parti in un diverso processo nel corso del quale è stata successivamente sollevata identica questione di costituzionalità.

 

Considerato in diritto

1. – È all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione.

La disposizione impugnata stabilisce che le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), si applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici (art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

Il giudice remittente (dinanzi al quale pende il giudizio promosso da alcuni docenti – inseriti nella graduatoria provinciale “B” di Lecce relativa agli incarichi annuali di dirigenza scolastica per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2005/2006 – per l'annullamento, previa sospensiva, della graduatoria, nella parte in cui è riconosciuto ai concorrenti il diritto alla riserva dei posti in applicazione dell'art. 8-bis suddetto) solleva la questione assumendo due presupposti interpretativi.

In primo luogo, il Tribunale amministrativo regionale sostiene che il principio, secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto interessato – costante nella vigenza della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) –, persiste anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999. Il Tribunale amministrativo regionale si sofferma sull'apparente antinomia tra l'art. 7, comma 2, contenente il rinvio all'art. 8, comma 2, e l'art. 16, comma 2, della citata legge del 1999. Ritiene poi che l'impugnato art. 8-bis introduca una deroga al suddetto principio per i soli dirigenti scolastici e per gli incarichi di presidenza, non potendo che riferirsi, per non essere privo di destinatari, al personale in servizio, sicuramente non disoccupato.

Ciò premesso, secondo il remittente, l'art. 8-bis contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., atteso che il riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette comprimerebbe posizioni giuridiche consolidate in capo ad altri soggetti; con l'art. 4 Cost., per gli stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le condizioni idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro, mentre la norma censurata violerebbe il diritto al lavoro di coloro che perdono il posto; con l'art. 38, terzo comma, Cost., atteso che la norma impugnata, non limitandosi a favorire l'avviamento professionale, ma promuovendo indiscriminatamente lo sviluppo di carriera, supererebbe gli adeguati livelli di tutela imposti dal rispetto dei canoni di solidarietà che devono ispirare la legislazione sociale, specialmente in materia di impiego pubblico; con l'art. 97 Cost., violando i canoni di buon andamento e imparzialità, mediante la compressione dell'esigenza della pubblica amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni di responsabilità, in tal modo travalicando il livello di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli artt. 3, 4, e 38 Cost.

Sostanzialmente, il Tribunale censura la previsione delle quote di riserva nell'attribuzione degli incarichi annuali di presidenza (e nelle procedure concorsuali per la dirigenza scolastica) sotto il profilo del difetto di ragionevolezza di una deroga rispetto al principio, valevole in generale per l'applicabilità delle quote, che presuppone lo stato di disoccupazione. La deroga attribuisce una tutela che va oltre quella costituzionalmente riconosciuta dall'art. 38 Cost. Non limitando l'operatività delle quote all'avvio al lavoro dei disoccupati, ma facendole operare nello sviluppo di carriera, la disposizione supererebbe i livelli di tutela costituzionalmente imposti dal rispetto del canone di solidarietà. Travalicando il livello di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati sulla base della Costituzione, comprimerebbe irragionevolmente l'esigenza dell'amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire posizioni di responsabilità.

2. – Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dei ricorrenti del giudizio principale e l'inammissibilità dell'intervento dei terzi rispetto allo stesso giudizio. Entrambi sono stati effettuati oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), computato secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Tale termine è, per costante orientamento di questa Corte, perentorio (sentenza n. 108 del 2006).

3. – Sempre in via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento tempestivo dei docenti estranei al giudizio a quo, convenuti in altri analoghi processi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Lecce, relativi alle graduatorie delle Province di Brindisi e di Taranto. È principio consolidato quello della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale; principio derogabile nei casi in cui il giudizio costituzionale incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive e i titolari di esse non abbiano la possibilità di difenderle come parti del processo di provenienza, a nulla rilevando che le parti intervenute abbiano in corso giudizi analoghi a quello principale. In tale ultimo caso, come questa Corte ha già affermato (ordinanza n. 179 del 2003), «la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale».

4. – La questione è fondata.

È opportuno premettere il quadro normativo entro il quale si inserisce la disposizione impugnata. I datori di lavoro pubblici, come i privati, sono obbligati ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella percentuale prevista dalla legge in relazione al numero degli occupati. La legge n. 68 del 1999 si occupa del lavoro nelle pubbliche amministrazioni in due disposizioni: l'art. 7 e l'art. 16. Con riferimento alle assunzioni tramite procedure selettive, che qui interessano, l'art. 7, comma 2, prevede (stante il richiamo all'art. 36, comma 1, lett. a, del d. lgs. n. 29 del 1993, ora art. 35, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche») che i disabili – iscritti nella graduatoria dei disoccupati di cui al successivo art. 8 – hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso. Secondo l'art. 16, comma 2, i disabili idonei nei concorsi pubblici possono essere assunti – ai fini del rispetto della quota d'obbligo – anche se non disoccupati e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

D'altro canto, per il reclutamento dei dirigenti scolastici (la cui qualifica è stata introdotta nel 1998, mediante l'aggiunta dell'art. 25-bis al d. lgs. n. 29 del 1993, ora art. 25 del d. lgs. n. 165 del 2001), l'art. 29, cui rinvia la norma impugnata, prevede il corso-concorso, al quale sono ammessi i docenti laureati, in ruolo da almeno sette anni. Gli incarichi di presidenza di durata annuale, propri dell'ordinamento precedente (art. 477 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; art. 22, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001 -»; artt. 1-sexies e 1-octies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti», introdotti dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43), continuano a sussistere in via transitoria, per effetto della stessa disposizione, e sono conferiti a docenti in possesso di determinati requisiti di professionalità, sulla base di graduatorie compilate secondo titoli di servizio, di studio e di cultura (ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 40 del 2005). Ai sensi dell'art. 8-bis impugnato, gli incarichi annuali di presidenza (e, nel prossimo futuro, quelli di dirigente scolastico) sono conferiti seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve di posti per le categorie protette.

Secondo il sopra descritto quadro normativo – correttamente ricostruito dal giudice remittente in direzione conforme alla giurisprudenza prevalente – le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto interessato, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, essendo solo consentito (art. 16 cit.) alle amministrazioni di prescindere dallo stato di disoccupazione qualora ritengano di saturare l'aliquota da riservare agli invalidi, anche in deroga al limite percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici. Conseguentemente, l'art. 8-bis, che deve essere riferito al personale in servizio, risultando altrimenti privo di destinatari, introduce una deroga al necessario stato di disoccupazione di cui al suddetto principio, per i soli dirigenti scolastici e per i présidi incaricati.

4.1. – In base agli artt. 3 e 97 Cost., la progressione di carriera dei dipendenti pubblici deve avvenire nel rispetto dei principi di eguaglianza e di imparzialità, a seguito di valutazioni comparative della preparazione e delle esperienze professionali. L'art. 38, terzo comma, Cost. dispone che i disabili hanno diritto «all'avviamento professionale». Dunque, i disabili sono favoriti nell'accesso alle attività professionali e nell'inserimento nei posti di lavoro.

In applicazione della suddetta norma costituzionale, posta a tutela dei disabili, la legislazione ordinaria stabilisce, per questi, il diritto al lavoro e alla conservazione del posto, il diritto a speciali modalità per lo svolgimento dei concorsi, il diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede e nelle procedure di trasferimento a domanda, il diritto a prestazioni compatibili con le minorazioni, il diritto all'assistenza per recarsi al posto di lavoro, il diritto a non essere trasferiti senza consenso, il diritto a progetti individuali di integrazione.

Nella ponderazione degli interessi in gioco, quelli ispirati al principio di eguaglianza e del merito e quelli ispirati al principio solidaristico, la Costituzione consente la prevalenza del secondo sul primo per quanto attiene all'accesso al lavoro, ma non prevede altrettanto per la progressione in carriera dei disabili già occupati.

La legge ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la carriera, produce una irragionevole compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito, a danno dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

L'equilibrio tra i due interessi pubblici, quello che riguarda l'eguaglianza e il buon andamento degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili, è stabilito dall'art. 38 Cost., che consente di derogare al primo solo per favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, non la loro progressione, una volta entrati.

Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, vigente la precedente legislazione, che la tutela assicurata ai disabili tramite le quote concerne i disoccupati (sentenze n. 93 del 1985 e n. 279 del 1983) ed è volta alla facilitazione del reperimento della prima occupazione (sentenze n. 622 del 1987, n. 55 del 1961 e n. 38 del 1960). Nella stessa direzione sono orientati i principali atti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Regole standard sulle pari opportunità dei disabili del 20 dicembre 1993, risoluzione n. 48 del 1996 dell'Assemblea generale, regola n. 7) e dell'Unione Europea (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, artt. 21 e 26), che dispongono il divieto di discriminazioni nell'accesso all'impiego.

Si deve aggiungere che il regime di favore nella progressione degli insegnanti imposto dall'art. 8-bis produce una ulteriore disuguaglianza, in quanto riservato ai soli disabili occupati nella scuola.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 dello stesso anno, nella parte in cui si riferisce alle procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza.

Data l'evidente connessione tra le predette procedure, rilevanti nel giudizio a quo, e le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici previste dall'art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001, cui rinvia la norma impugnata, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte residua dello stesso articolo 8-bis.

 

Resta assorbito l'ulteriore profilo relativo all'art. 4 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui si riferisce alle procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della parte residua dello stesso articolo 8-bis.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

 

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

 

F.to: DI PAOLA

  

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