Federalismo scolastico: da Tuttoscuola, 22/7/2007
La prima problematica, nell’ottica della distribuzione tra Stato e Regioni di funzioni e competenze è quella attinente all’individuazione di cosa sia "norma generale" sull’istruzione (competenza esclusiva dello Stato) e cosa sia invece norma non generale, per la quale sussiste solo la possibilità di porre in essere i principi fondamentali. La distinzione tra tali ambiti è essenziale per poter definire i compiti rispettivamente di Stato e Regioni. La seconda questione riguarda la competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali della legislazione concorrente. Ultima, ma non certamente meno complessa, è quella relativa alla competenza statale trasversale di garanzia che concerne la definizione dei "livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale". All’individuazione delle competenze legislative consegue la ridefinizione anche delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni. In altri termini, in conseguenza del Titolo V, sono da sciogliere i nodi relativamente alle strutture amministrative statali periferiche che possono sopravvivere; quali devono essere, invece, trasferite alle Regioni; quali, infine, quelle che non hanno più motivo di esistere.
La prima questione da affrontare è
l’individuazione degli ambiti di lavoro e la conseguente definizione
di una serie di step procedurali in base ai quali programmare i lavori
di attuazione del Titolo V per giungere nel più breve tempo possibile
alla definizione in sede di Conferenza Unificata dell’accordo quadro
Stato-Regioni. |