Punteggi di montagna nelle graduatorie,
gli scenari possibili.
da
Tuttoscuola, 16/6/2007
Impugnare l’ordinanza del Tar davanti al
Consiglio di Stato, chiedendo al Presidente di sospenderne gli effetti
(articolo 21 della legge 1034/71) e, nel frattempo, emanare un decreto
legge per cancellare i commi della Finanziaria che dispongono il
mantenimento del punteggio di montagna dal 2003 ad oggi.
Sarebbero queste le ipotesi sulle quali stanno lavorando i tecnici del
Ministero della pubblica istruzione per reggere l’urto dell'ordinanza
2849 del Tar Lazio, depositata il 15 maggio scorso. La pronuncia,
infatti, sospende gli effetti del decreto sull’aggiornamento delle
graduatorie a esaurimento, nella parte in cui dispone il mancato
riconoscimento del doppio punteggio di montagna.
L’ordinanza, se applicata, determinerebbe infatti la necessità di
congelare gli adempimenti degli uffici scolastici provinciali,
limitatamente al riconoscimento dei servizi. E contestualmente,
l’ulteriore necessità di emanare un provvedimento con nuovi moduli,
per consentire a tutti i docenti interessati di far valere il
punteggio di montagna.
Le soluzioni prospettate dal Ministero, invece, da una parte
consentirebbero di prendere tempo nella speranza di un tempestivo
intervento del Presidente Consiglio di Stato (si veda l’articolo 28
della legge 1034/71) . E dall’altra potrebbero disarmare il Tar Lazio,
cancellando il presupposto giuridico che è a monte della sospensiva.
Si tratta, peraltro, di ipotesi meramente aleatorie. Il presidente
Consiglio di Stato, infatti, potrebbe non accogliere il ricorso
dell’amministrazione. E il Governo potrebbe ritenere di non
intervenire con un decreto legge. In più il presidente del Consiglio
di Stato potrebbe sospendere gli effetti dell’ordinanza del Tar, ma il
Tar potrebbe decidere autonomamente nel merito, confermando
l’accoglimento del ricorso, determinando un vero cataclisma ad anno
scolastico già iniziato.