Reperibilità telefonica: da TuttoscuolaNews N. 298, 25 giugno 2007
Il decreto ministeriale n. 53 del 21 giugno 2007, applicativo del nuovo regolamento per le supplenze brevi nelle scuole, ha dato un ulteriore giro di vite alle misure di deterrenza contro le rinunce di supplenza, quasi a conferma di una linea di maggiore rigore e severità che il ministro Fioroni sembra volere introdurre in molti momenti di vita scolastica. Per chi si dichiara disponibile al pronto intervento per le supplenze brevi fino a dieci giorni, il regolamento emanato il 13 giugno scorso prevede che anche un solo rifiuto di proposte di supplenza, comporta la cancellazione da questa speciale graduatoria con priorità di chiamata. Il decreto applicativo, nel fornire indicazioni operative circa le modalità e le procedure di chiamata, prevede che il supplente di scuola dell'infanzia o di scuola primaria debba essere reperibile nella fascia oraria di reperibilità (7,30-9,00) con telefono fisso libero o cellulare acceso. L'impossibilità di reperimento equivale alla rinuncia esplicita. Se la linea è occupata o il cellulare spento, la perdita di supplenza è certa, ma, con essa, è certa la cancellazione da questo tipo di chiamata riservata, mentre si mantiene il normale diritto di posizione di graduatoria per gli altri tipi di supplenza. Ma anche in questo tipo di graduatoria la sanzione è in agguato, perché con due rinunce il supplente viene collocato in fondo alla graduatoria (accodamento). In questi casi non c'è la fascia oraria di reperibilità, ma basta l'invio del telegramma, o di mail sulla casella elettronica personale o di telefonata con risposta interlocutoria, a cui non ha fatto seguito una accettazione esplicita, per far scattare la rinuncia.
La prima si perdona, ma la seconda. |