Corsi e Master, da Tuttoscuola, 8/6/2007
No ai punteggi in graduatoria solo per i
titoli rilasciati dalle università e dai consorzi interuniversitari.
L’esclusione dei titoli di formazione rilasciati dagli enti
accreditati lede il principio della libera concorrenza. Il monito
viene dal Garante della concorrenza e del mercato, che ha bacchettato
il Ministero della pubblica istruzione con una comunicazione emessa il
5 giugno scorso. Secondo il Garante, a seguito dell’equiparazione tra
soggetti qualificati ed accreditati per la formazione di cui al D.M.
n. 177/2000 ed alla Direttiva n. 90/2003, nonché dei requisiti
particolarmente stringenti richiesti per l’accreditamento, non
sembrano sussistere giustificazioni oggettive al diverso trattamento
riconosciuto ai titoli rilasciati dalle università rispetto a quelli
degli altri soggetti accreditati. Infatti- si legge nella
comunicazione - se al soggetto accreditato non può essere riconosciuta
la possibilità di rilasciare attestati a cui l’amministrazione
attribuisce un punteggio, l’accreditamento rimarrebbe un mero atto
formale al quale non si può accompagnare la possibilità di svolgere in
concreto l’attività formativa in concorrenza con gli altri operatori
del mercato. L’attribuzione di un punteggio ai titoli rilasciati dalle
università -sempre secondo il Garante- appare infatti idonea a
determinare restrizioni della concorrenza, in quanto la domanda di
formazione del personale della scuola finisce per indirizzarsi
esclusivamente verso quei soggetti, come le università, in grado di
rilasciare attestati con punteggio. Conseguentemente, viene limitato
l’accesso al mercato della formazione a quei soggetti che, pur
ritenuti idonei dall’amministrazione allo svolgimento dell’attività
formativa, non possono, tuttavia, rilasciare attestati con un
punteggio; ciò determina un’ingiustificata riduzione della domanda di
formazione da parte dei potenziali utenti del servizio. Pertanto, da
un lato l’amministrazione riconosce ai soggetti accreditati la
possibilità di svolgere attività formativa al pari dei soggetti
qualificati e quindi delle università, dall’altro, il D.M. 27/2007
crea un vantaggio concorrenziale a favore delle università. |